Sulla natura perentoria della durata di validità della V.I.A.
Il T.A.R. Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha stabilito che il termine quinquennale della validità della V.I.A. non può venire sospeso, tanto più per ragioni non previste dalla legge, come la pretesa inerzia di altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte nell'iter di approvazione del progetto assentendo.
Secondo il Giudice Amministrativo abruzzese, che pure ha avuto modo di censurare il fatto che l'operatore interessato nemmeno avesse depositato un'istanza di proroga, pur consentita dalla legge, la natura perentoria del termine di cui si discute è imposta dal principio per cui in materia ambientale, attraverso la predeterminazione della durata della valutazione di impatto ambientale, il legislatore ha inteso preservare la tutela del patrimonio ambientale, quale valore supremo di rilievo costituzionale, tenuto conto della sua vulnerabilità, nonché della possibile mutevolezza nel tempo delle condizioni che ne hanno legittimato il rilascio.
É stata così confermata la legittimità del provvedimento regionale con cui era stata archiviata una pratica autorizzativa di un impianto per la produzione di energia eolica, per decorso del termine massimo di durata della V.I.A., alla luce dei principi di cui sopra, a fronte dei quali è risultato irrilevante che il decorso del termine fosse dipeso da fatti non imputabili alla società richiedente.
Post di Giorgio Nespoli - avvocato
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