I servizi pubblici tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa
Ringraziando l’Avv. Gianluca Ghirigatto per la segnalazione, pubblichiamo l’ordinanza della Cassazione civile, sez. Unite, 21 marzo 2013 n. 7043, che si occupa del riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici: laddove le controversie sono relative all’organizzazione del servizio vi è la giurisdizione del giudice amministrativo, mentre vi è la giurisdizione ordinaria laddove le censure riguardano il rapporto di utenza. In particolare si legge che: “in materia di pubblici servizi (siano essi dati o meno in concessione), ai fini del riparto della giurisdizione occorre distinguere tra la sfera attinente all'organizzazione del servizio e quella attinente, invece, ai rapporti d'utenza. Sicchè, in ipotesi di azione risarcitoria proposta nei confronti dell'ente gestore del servizio energetico e/o proprietario della rete, se il danno lamentato dall'utente è il riflesso dell'organizzazione del servizio stesso, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, ai sensi delle disposizioni di cui alle lett. C ed O, comma 1, art. 133 c.p.a.; se, invece, non si controverte dell'esercizio o del mancato esercizio del potere amministrativo o, comunque, di comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni o da soggetti ad esse equiparati e l'utente proponga l'azione con riferimento ai danni derivati dal cattivo funzionamento dell'erogazione e chieda la condanna del convenuto a provvedere alla soluzione tecnica dell'inconveniente, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario”, conformemente alla precedente pronuncia della Cass., sez. Unite, 14 giugno 2007, n. 13887, secondo cui: “Le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il Gestore della rete di trasmissione nazionale s.p.a. per il risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell'energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, tenuto conto che nelle iniziative (ovvero nella mancata o negligente adozione di idonee iniziative) predisposte in occasione di abbassamenti di tensione sulla rete nazionale di distribuzione non è ravvisabile un mero comportamento, dato che le scelte dirette a garantire il funzionamento della rete e ad assicurare in via preventiva una riserva di potenza necessaria al suo funzionamento, costituiscono espressione dell'esercizio di un potere derivante dalla concessione e finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico”.
dott. Matteo Acquasaliente
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