Nei pubblici appalti il risarcimento del danno per equivalente non richiede la dimostrazione del dolo o colpa in capo alla P.A.
Lo ha affermato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE.
Di norma, l’azione risarcitoria nei confronti della P.A. richiede la dimostrazione dell’elemento soggettivo: il privato è assistito dalla presunzione di colpevolezza della P.A. in caso di illegittimità del provvedimento, salva la dimostrazione dell’errore scusabile.
Tuttavia, nella materia dei pubblici appalti si può prescindere dallo stato di dolo o colpa in capo alla Stazione appaltante: nel caso di specie, il Consiglio ha accolto la domanda di risarcimento per equivalente sulla sola base della prova che, se la Stazione appaltante non avesse adottato l’atto illegittimo, la gara sarebbe stata sicuramente aggiudicata al concorrente che ha agito in giudizio.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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