L’obbligo di sopralluogo come causa di esclusione dalla gara
Il TAR Veneto evidenzia che la causa di esclusione prevista dall’art. 8, co. 1, lett. b) del d.l. n. 76/2020 (relativa all’obbligo di sopralluogo dei luoghi da parte degli operatori economici partecipanti) è limitata solamente a quelle ipotesi in cui tale adempimento è “indispensabile”, e quindi in cui l’offerta di gara può essere formulata solamente dopo aver visitato i luoghi.
Peraltro, nessuna disposizione del Codice Appalti prevede la possibilità di stabilire un termine perentorio, a pena di esclusione, per effettuare le richieste di sopralluogo: quel che può essere previsto come obbligatorio – nei limiti supra delineati – è il sopralluogo in sé considerato. Si applica quindi il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, co. 8 d.lgs. n. 50/2016, con conseguente illegittimità della clausola.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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