Si può depositare una memoria di replica se non si è depositata quella conclusionale?

16 Ott 2013
16 Ottobre 2013

L’Anaao-Assomed Associazione Medici Dirigenti  impugnava alcune deliberazioni del Direttore Generale  dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona con le quali lo stesso affidava  a due Professori la responsabilità della Direzione dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia  e la responsabilità della Direzione dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia.

Nel corso della trattazione della causa orale il difensore dell’Azienda Ospedaliera eccepiva l’inammissibilità della memoria di replica depositata dalla ricorrente, perché non preceduta dal deposito di una memoria conclusionale, e quindi lesiva del principio del contraddittorio, perché ciò impediva all’Azienda  Ospedaliera di replicare alle deduzioni per la prima volta formulate  nella memoria di replica dalla ricorrente.

Il TAR Veneto – Sezione III^ - con sentenza n. 999 del 10 Luglio 2013 ha disatteso la suddetta eccezione  dell’Azienda Ospedaliera in quanto ha sancito che nell’ordinamento non è ravvisabile l’esistenza di un obbligo, per ciascuna parte, di produrre necessariamente la memoria conclusionale.

L’opportunità di depositare una memoria di replica nasce, infatti, non dal preventivo deposito di una propria memoria conclusionale, ma dalla necessità di controbattere agli scritti defensionali o ai documenti depositati da controparte.

Il TAR ha  osservato che l’Amministrazione resistente in tal modo non subisce alcuna menomazione del proprio diritto di difesa, perché può svolgere le proprie controdeduzioni in sede di trattazione orale (cfr. TAR Umbria, 26 aprile 2013, n. 254; id 13 marzo 2013, n. 160; TAR Lombardia, Milano, Sez. II^, 10 dicembre 2010, n. 7509; TAR Trentino Alto Adige, Trento, 12 settembre 2012, n. 271; Consiglio di Stato, Sez. V^, 05 marzo 2012, n. 1256; id. 22 marzo 2012, n. 1640).

Sul punto il citato TAR Milano Lombardia – Sez. II^ del 10 dicembre 2010 n. 7509 ha evidenziato che è infondata  l’eccezione di inammissibilità della memoria di replica non preceduta da memoria  conclusionale, non ravvisandosi – dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2 e 73 del c.p.a. – una sorta di obbligo di produrre in ogni caso una memoria conclusionale, quale presupposto essenziale per depositare una successiva memoria di replica. La stessa giurisprudenza civile, nelle rare occasioni in cui si è occupata della questione in relazione all’art. 190 c.p.c., ha escluso che il deposito della comparsa  conclusionale assurga a condizione necessaria per il deposito della memoria di replica.

Nel caso della sentenza del TAR Veneto, il Collegio ha ritenuto che la memoria di replica depositata dalla parte ricorrente risultava utilizzabile, in quanto la parte resistente antecedentemente aveva depositato una memoria conclusionale.

avv. Gianmartino Fontana

Sentenza TAR Veneto n. 999 del 2013

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