Un altro esempio di motivazione fatta male in materia di vincolo paesaggistico
E' diffusa tra gli addetti ai lavori l'esperienza dei provvedimenti fatti decisamente male in materia di vincolo paesaggistico.
La sentenza del TAR Veneto n. 1299 del 2013 ne annulla uno: "1. Preliminarmente, è da ritenersi fondato il ricorso principale proposto avverso l’autorizzazione paesaggistica del 15 settembre 2011 ed il parere della Commissione Edilizia Integrata del 20 luglio 2011 in essa riportato, dei quali si chiede l’annullamento nella parte in cui autorizzano “il solo recupero fisico dell’immobile e non la destinazione richiesta”. Ed infatti, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, l’amministrazione comunale, nel rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in esame, autorizzando “il solo recupero fisico dell’immobile e non la destinazione richiesta” in considerazione del fatto che “la documentazione prodotta non dimostra la destinazione residenziale esercitata in forma continuativa”, ha operato una valutazione, oltre che poco comprensibile (non avendo l’istante richiesto un mutamento di destinazione d’uso), anche nettamente avulsa dai profili di compatibilità paesaggistica che la stessa è tenuta ad esaminare, e ciò considerata l’autonomia dell’autorizzazione paesaggistica rispetto al titolo edilizio; il che si traduce nei vizi denunciati di difetto di motivazione e sviamento dalla causa tipica".
Ma è poi proprio così tanto difficile spiegarsi a questo mondo? Oppure non si riesce a spiegarsi per esempio quando non si avrebbe alcun motivo per dire di no, ma si vuole dire lo stesso di no a tutti i costi?
avv. Dario Meneguzzo
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