Come funziona il termine entro il quale inibire una DIA

21 Nov 2013
21 Novembre 2013

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 1299 del 2013 (allegata al post che segue).

Scrive il TAR: "2. Anche il ricorso per motivi aggiunti merita accoglimento essendo fondata la prima censura, diretta a rilevare la violazione del termine entro il quale poteva essere, legittimamente, inibita la DIA a suo tempo presentata dalla ricorrente.
3. Ed infatti, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.P.R. n. 380 del 2001, decorso il termine perentorio di 30 giorni entro il quale l’amministrazione può esercitare il potere di controllo, la DIA acquista piena efficacia legittimante e l'Amministrazione può intervenire solo esercitando il potere di autotutela disciplinato dagli art. 21 nonies e quinquies della L. n. 241 del 1990. Restano inoltre salve, ai sensi dell'art. 21 della legge medesima n. 241, le misure sanzionatorie volte a reprimere le dichiarazioni false o mendaci, nonché le attività svolte in contrasto con la normativa vigente, così come sono impregiudicate le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo previste dalla disciplina di settore.
4. Applicando detti principi al caso di specie risulta evidente l'illegittimità del provvedimento impugnato, adottato ben oltre il trentesimo giorno dalla data di presentazione della DIA. Ed infatti, una volta prodotta, in data 27 ottobre 2011, la documentazione richiesta dal Comune il 30 settembre 2011, l’amministrazione ha omesso di esercitare il potere di cui all’art. 23, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001 nei trenta giorni successivi, né è in altro modo intervenuta per sospendere il decorso di tale termine; con la conseguenza che la DIA si è definitivamente consolidata il 26 novembre 2011.
5. Si consideri, ancora, come dagli atti immediatamente successivi, di comunicazione di avvio di procedimento per “erronea rappresentazione dello stato dei luoghi” del 24 luglio 2012, di invito a produrre ulteriore documentazione del 3 luglio 2013, ed infine, dal provvedimento impugnato del 13 agosto 2013, con il quale si sancisce la sospensione della DIA fino alla completa integrazione dell’ulteriore documentazione richiesta, non è possibile desumere l'esistenza dei requisiti tipici dell'avvenuto esercizio di un potere di autotutela, il solo idoneo ad incidere sull’intervenuto consolidamento del titolo abilitativo. Né appare fondata la tesi sostenuta dall’interveniente, per cui il provvedimento inibitorio sarebbe tempestivo in quanto emesso a seguito di una “variante essenziale” alla d.i.a. originaria; ciò in quanto, in seguito alla comunicazione di avvio di procedimento per “erronea rappresentazione dello stato dei luoghi” del 24 luglio 2012, l’odierna ricorrente ha solo apportato alcune correzioni alle lievi difformità grafico-progettuali riscontrate dall’amministrazione (in particolare in ordine alle dimensioni dell’edificio e allo spessore dei muri), senza modificare la sostanza dell’intervento edilizio che resta di tipo meramente conservativo come inizialmente denunciato (non essendo previsto alcun ampliamento e nessun intervento sullo spessore dei muri), e senza, dunque, che ciò possa aver inciso sull’efficacia, già consolidata, della DIA".

avv. Dario Meneguzzo

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