Modifica del tasso legale degli interessi: dal 1° gennaio 1%
A decorrere dal 1° gennaio 2014, la misura del tasso legale di interesse è scesa dal 2,5% all’1%, per effetto del Decreto Ministeriale del 12.12.13, pubblicato nella G.U. n.292 del 13 dicembre 2013. L’intervento modificativo, disposto secondo le indicazioni dell’art.1284 c.c., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria. Innanzitutto, è bene rammentare che la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazioni ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n.231/02 in tema di interessi di mora.
Inoltre la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:
· una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso (con minore aggravio per il contribuente), in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2013 e 2014 – sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;
· una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell’usufrutto e delle rendite (art.14 e 17 D.Lgs. n.346/90), secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23.12.13, pubblicato sulla G.U. n.303 del 28.12.13;
· una differente misura di applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo, di cui all’art.45, co.2 Tuir;
· una variazione degli interessi connessi alle procedure di riscossione di debiti per tributi fiscali e locali, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.
Riassumiamo di seguito in tabella l’evoluzione degli interessi legali nel tempo:
Termine iniziale Termine finale Misura percentuale
21.04.1942 15.12.1990 5%
16.12.1990 31.12.1996 10%
01.01.1997 31.12.1998 5%
01.01.1999 31.12.2000 2,5%
01.01.2001 31.12.2001 3,5%
01.01.2002 31.12.2003 3,0%
01.01.2004 31.12.2007 2,5%
01.01.2008 31.12.2009 3%
01.01.2010 31.12.2010 1%
01.01.2011 31.12.2011 1,50%
01.01.2012 31.12.2013 2,50%
01.01.2014 ---------- 1%
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