Istanza di accesso agli atti nei confronti dell’aggiudicataria
Il TAR Veneto ha affermato che, nel caso in cui la Stazione appaltante non abbia reso disponibile nella piattaforma di approvvigionamento, contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, la documentazione di gara indicata all’art. 36, co. 1-2 d.lgs. 36/2023 (in particolare, l’offerta tecnica integrale dell’aggiudicatario), l’impugnazione degli atti emanati, sulla successiva istanza di accesso dell’operatore economico secondo classificato, non è sottoposta al regime super speciale di cui al successivo comma 4 (che concerne, secondo l’univoco significato letterale di detta disposizione, l’impugnazione delle sole decisioni rese dalla Stazione appaltante in sede di comunicazione dell’aggiudicazione sulle istanze di oscuramento presentate in gara dai concorrenti), ma a quello ordinario di cui agli artt. 22 ss. l. 241/1990.
In sede di evasione dell’istanza di accesso dell’operatore economico secondo classificato agli atti dell’offerta tecnica integrale dell’aggiudicatario (il quale si sia opposto all’accesso invocando la sussistenza di segreti tecnici o commerciali), la Stazione appaltante è tenuta a dar conto di aver eseguito un bilanciamento fra l’interesse alla segretezza commerciale vantato dall’aggiudicatario e la tutela del principio di trasparenza a vantaggio del richiedente, non potendosi limitare a recepire in maniera acritica la posizione espressa dal controinteressato senza ulteriori specificazioni ed in assenza di motivata dimostrazione degli invocati segreti tecnici o commerciali.
Post di Alberto Antico – avvocato
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