Decadenza quinquennale delle previsioni urbanistiche sulle aree di espansione

19 Mag 2025
19 Maggio 2025

Nel caso di specie, le aree di proprietĂ  di un privato erano incluse in un PIP nel 2005 come zona D1.

Il Comune – la cui disciplina urbanistica del territorio è rimasta ancorata al PRG vigente in conseguenza della mancata adozione del PAT e del PI – riteneva di applicare l’art. 18, co. 7 e 7-bis l.r. Veneto 11/2004 e, con avviso pubblico, rendeva noto agli aventi titolo la possibilità di richiedere, entro il termine indicato, la proroga del termine quinquennale di efficacia delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a PUA.

Nel dettaglio, l’applicazione di tali norme era fatta discendere dall’art. 13, co. 14 l.r. Veneto 14/2017, che disciplina la fattispecie dei Comuni non dotati di PAT, per i quali il termine quinquennale di decadenza decorre dall’entrata in vigore della stessa legge.

Il privato sosteneva che non gli fosse applicabile l’art. 18, co. 7 l.r. Veneto 11/2004, la quale norma sancirebbe la decadenza delle previsioni urbanistiche di espansione unicamente per le aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti urbanistici non approvati e non anche per le aree soggette a strumenti urbanistici approvati prima del quinquennio.

Il TAR Veneto ha dissentito dal privato.

Lo strumento urbanistico non solo deve essere approvato, ma deve potere spiegare i propri effetti, nel senso che devono essere verificati eventuali termini che condizionano la sua efficacia in relazione a un periodo temporale.

Nella fattispecie concreta, il PIP del 2005 dava espressamente atto di rimanere efficace per la durata di 10 anni dalla data di entrata in vigore.

Ne consegue che il Comune, nel diramare l’avviso pubblico surriferito, ha considerato lo stato delle cose caratterizzato dall’oggettiva mancanza di un PUA approvato e in corso di validità, non ravvisando (correttamente e in piena coerenza con quanto stabilito in origine) alcuna ultrattività al precedente PIP.

Post di Alberto Antico – avvocato

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