SCIA edilizia illegittima
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in materia edilizia, la presentazione della SCIA edilizia non determina il consolidamento della posizione del segnalante quando l’attività sia eseguita in difformità dal titolo abilitativo che costituisce lo stato legittimo. In tali ipotesi, la P.A. conserva i poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi di cui all’art. 27 d.P.R. 380/2001, esercitabili senza limiti di decadenza o prescrizione, trattandosi di illeciti permanenti.
La SCIA non produce effetti abilitativi qualora difettino i presupposti sostanziali richiesti dalla legge o le dichiarazioni rese dall’interessato risultino non corrispondenti allo stato legittimato o alla disciplina urbanistica vigente. In tali casi, ai sensi dell’art. 21 l. 241/1990, non si perfezionano gli effetti favorevoli della segnalazione.
La responsabilità della P.A. per comportamento scorretto può configurarsi anche in presenza di un provvedimento finale legittimo, qualora la condotta tenuta nel corso del procedimento violi i doveri di correttezza e buona fede nei confronti del privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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