L’immobile condonato può dirsi “perdonato” a tutti gli effetti e godere dei bonus edilizi? Si, però la Corte costituzionale non censura le leggi regionali più restrittive
Una legge della Sardegna stabilisce che negli immobili oggetto di condono edilizio realizzati in contrasto con le norme urbanistiche sono consentite, senza incremento volumetrico o di superficie coperta, unicamente opere di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e ricostruzione con differente sagoma; sono fatte salve specifiche disposizioni normative aventi finalità di rigenerazione e riqualificazione urbana nonché di rinnovamento del patrimonio edilizio; per tali immobili è, comunque, sempre consentita la demolizione e successiva ricostruzione nel rispetto delle norme edilizie e urbanistiche vigenti.
Secondo il Governo, la Regione avrebbe illegittimamente introdotto un “vincolo” ostativo per l’esecuzione di interventi sugli immobili o sulle unità immobiliari che, in quanto oggetto di condono edilizio, dovrebbero ritenersi legittimamente esistenti e regolarmente assentiti, secondo quanto previsto dall’art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001.
La Corte costituzionale ha dissentito, dichiarando la compatibilità con la Costituzione della legge sarda: la Corte ha perpetuato la sua giurisprudenza, secondo cui l’immobile oggetto di condono non può giovarsi delle normative che riconoscono vantaggi edilizi che esorbitino dagli interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria, e di ristrutturazione finalizzati alla tutela dell’integrità della costruzione e alla conservazione della sua funzionalità.
Secondo la Consulta, tale conclusione è confermata dall’attuale testo dell’art. 5, co. 9-10 d.l. 70/2011, come convertito nella l. 106/2011, che fa salvi alcuni bonus edilizi per gli immobili condonati, con una previsione espressa: se pure l’ordinamento statale ammette che gli immobili condonati usufruiscano di premialità volumetriche da cui sono generalmente esclusi, tale possibilità è riconosciuta solo rispetto a predeterminate (per quanto ampie) finalità.
Viene da chiedersi se invece sarebbe costituzionale una legge (statale, o regionale?) che “perdonasse” gli immobili condonati a ogni effetto. Peraltro, anche a legislazione invariata, la giurisprudenza amministrativa ha già statuito che gli immobili condonati (ove privi di ulteriori abusi edilizi) sono conformi al proprio stato legittimo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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