La valutazione delle offerte tecniche
Il Consiglio di Stato ha affermato che la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce un apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica, tale da rendere detta valutazione insindacabile, salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità. Il sindacato del G.A. nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo: dinanzi a una valutazione tecnica complessa, il G.A. ha pieno accesso al fatto e può ripercorrere il ragionamento seguito dalla P.A. al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell’iter logico seguito dall’Autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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