Anche nel processo amministrativo l’interruzione del processo per morte o perdita di capacità processuale della parte costituita non è automatica

14 Mag 2014
14 Maggio 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del Consiglio di Stato n. 1954 del 2014: "3 Altra eccezione di parte appellata riguarda la presunta tardività della riassunzione. 

3a Il decesso del sig. Salvatore Capone, viene dedotto, era stato reso noto già in data 12 novembre 2012 mediante la produzione in giudizio del relativo certificato di morte: sicché il perentorio termine trimestrale per la riassunzione prescritto dall’art. 80, comma 3, C.P.A., sarebbe scaduto sin dal 12 febbraio 2013. Viene fatto altresì notare che il Comune aveva avuto contezza dell’evento ben prima dell’udienza pubblica del 25 giugno 2013 in cui lo stesso aveva formato oggetto di formale dichiarazione, tanto è vero che risaliva al precedente 27 maggio, data anteriore a quella di tale dichiarazione, il decreto n. 47 con il quale il Sindaco aveva già disposto la riassunzione del giudizio e la conferma dell’incarico professionale in capo al difensore inizialmente officiato. E’ infine rappresentato che il Comune, per il fatto di tenere i Registri dello Stato civile, era aborigine a conoscenza dell’intervenuto decesso, risalente al 2 ottobre 2010.

3b Anche questa eccezione è priva di fondamento.

3c In aderenza alla disciplina dettata dall’art. 300 c.p.c. la difesa comunale ha esattamente obiettato:
- che la morte di una parte non determina l’interruzione del giudizio ove l’evento non sia stato dichiarato in udienza dal suo difensore, oppure notificato alle altre parti in causa;
- che, per la stessa ragione, al fine indicato non rileva nemmeno quell’astratta conoscibilità di un decesso, da parte di un Comune, che
potrebbe essere fatta risalire alla tenuta dei registri dello Stato civile;
- che il mero deposito presso la Segreteria della Sezione del relativo certificato di morte, in assenza di qualsivoglia forma di avviso, non vale  ad integrare una comunicazione dell’evento interruttivo alle altre parti, le quali non hanno alcun onere di verifica periodica del contenuto del fascicolo processuale.

3d Va ricordato, infatti, che, mentre l’art. 79, comma 2, C.P.A. stabilisce che “L’interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile”, l’art. 300 c.p.c.. così richiamato, dal canto suo, recita: “Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto …”. Della riassunzione del processo interrotto si occupa invece specificamente l’art. 80 C.P.A., che, nel suo ultimo comma, dispone che il processo debba essere riassunto “…a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni
dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.”

3e Dal quadro esposto si desume, quindi, che nell'attuale sistema del processo civile ed amministrativo l’interruzione del processo per morte o perdita di capacità processuale della parte costituita non è frutto di un automatismo, ma consegue esclusivamente ad un’apposita dichiarazione fatta dal procuratore della parte stessa (cfr. Corte Cost., 10 aprile 2002, n. 102). Un eventuale evento interruttivo, cioè, per poter assurgere a rilevanza nel processo deve necessariamente essere rilevato nei modi di cui agli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., la cui disciplina è richiamata dall'art. 79, comma 2, C.P.A., ossia mediante dichiarazione o notificazione  dell'evento ad opera del procuratore costituito per la parte colpita dall'evento interruttivo (v. C.d.S., VI, 27 ottobre 2011, n. 5788), forme di comunicazione dell’evento che non ammettono equipollenti: laddove in mancanza di tale dichiarazione o notificazione da parte del difensore della parte colpita il processo prosegue (C.d.S., V, 12 luglio 1996, n. 857; 29 maggio 2000, n. 3090; VI, 10 aprile 2003, n. 1906). Più ampiamente, la dinamica del meccanismo interruttivo è stata nitidamente illustrata dalla giurisprudenza civile nei seguenti termini. “ … l'incidenza dell'evento morte di una parte costituita con procuratore, verificatosi durante il giudizio di primo grado o d'impugnazione è regolata dall'art. 300 cod. proc. civ. e, pertanto, essendo indispensabile e insostituibile ai fini di tale incidenza la comunicazione formale dell'evento da eseguirsi dal procuratore della parte deceduta e non avendo rilevanza la conoscenza che dell'evento stesso le altre parti abbiano avuto eventualmente "aliunde", l'effetto interruttivo delprocesso è prodotto da una fattispecie complessa, costituita dal verificarsi dell'evento o dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione fatta dal procuratore alle altre parti. Dichiarazione o notificazione che soltanto il procuratore della parte defunta può discrezionalmente non fare o fare nel momento da lui giudicato più opportuno per provocare l'interruzione del processo, la quale non si verifica in modo automatico come conseguenza diretta ed esclusiva della morte della parte a cui, quindi, deve essere notificato l'atto d'impugnazione, perché considerata ancora in vita nel caso in cui della propria morte il suo procuratore abbia omesso la dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti” (Cass.civ., II, 5 giugno 1990, n. 5391). 

3f In coerenza con le coordinate esposte, la giurisprudenza di questo Consiglio ha avuto già modo di stabilire che ove, come nella specie, il difensore della parte colpita dall’evento interruttivo si sia limitata a  depositare in atti una copia del certificato di morte, senza nulla dichiarare ai fini dell'interruzione del processo, non sono con ciò integrati presupposti rilevanti ai fini dell'interruzione ex art. 300 c.p.c., poiché manca una dichiarazione del procuratore costituito o una notificazione dell'evento ai sensi del medesimo articolo (C.d.S., VI, 10 aprile 2003, n. 1906). Analogamente, con la decisione della Sez. IV n. 199 del 30 marzo 1987 è stato deciso che la comunicazione della morte del ricorrente depositata nella segreteria dell'organo giudicante dal procuratore costituito non è idonea ad integrare l'interruzione del processo prevista e disciplinata dall'art. 300 c.p.c., non essendo stata formulata in uno dei due modi previsti tassativamente dalla legge (dichiarazione in udienza o notifica alle altre parti).

3g Quanto precede è ampiamente sufficiente ad escludere che il mero fatto della produzione in giudizio, in data 12 novembre 2012, del
certificato di morte del sig. Salvatore Capone potesse valere a far partire il corso del termine trimestrale prescritto dall’art. 80 C.P.A. ai fini della riassunzione del processo. Non solo, invero, il fatto della relativa produzione documentale non permetteva di perfezionare la fattispecie di un evento interruttivo ai sensi dell’art. 300 c.p.c., giusta quanto fin qui illustrato; ma il fatto medesimo neppure generava una “conoscenza legale dell’evento” stesso, come invece richiesto dall’art. 80 cit. ai fini dell’avvio della decorrenza
del termine perentorio di cui si tratta (“…dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione”). 

3h Sotto quest’ultimo profilo la difesa comunale ha osservato che, a tutto voler concedere, ci si potrebbe al più attendere che un difensore verifichi il contenuto del fascicolo processuale, per accertare l’eventuale produzione documentale avversaria, in concomitanza con il termine di quaranta giorni prima dell’udienza di trattazione prescritto dall’art. 73 C.P.A. per il deposito in giudizio di documenti (ciò che nel caso concreto aveva effettivamente permesso al legale del Comune di avere contezza del decesso, e di informarne l’Amministrazione prima dell’udienza). Anche a voler far decorrere, tuttavia, il termine perentorio per la
riassunzione ancorandolo ipoteticamente a tale data (nella specie, cadente il 15 maggio 2013), la riassunzione operata dal Comune, tenuto conto della sospensione feriale, risulterebbe comunque tempestiva. 

3i Anche l’eccezione di tardività della riassunzione deve dunque essere disattesa".

Dario Meneguzzo - avvocato

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