La demolizione di un abuso è atto vincolato

28 Ott 2014
28 Ottobre 2014

Il T.A.R. Toscana conferma che la demolizione di un immobile abusivo, in seguito al diniego di un condono edilizio, è un atto dovuto. Di conseguenza non richiede né una motivazione specifica né la comunicazione di avvio del procedimento.

Nella sentenza n. 1585 del 2014 si legge che: “Il provvedimento di demolizione è espressione del doveroso e imprescindibile esercizio del potere sanzionatorio da parte della pubblica amministrazione. Esso è un atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non potendosi nemmeno ammettere l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non potrebbe legittimare (cfr., Cons. di Stato, sez. VI, 4 marzo 2013, n. 1268; id., n. 758 del 2013).

Quanto, infine, alla omessa comunicazione di avvio del procedimento, e dell’omessa menzione nel provvedimento delle ragioni di tale omissione (quinto motivo di ricorso), anche tale doglianza è priva di fondamento.

Per quanto riguarda, infatti, il diniego di sanatoria, nessun onere di comunicazione sussisteva trattandosi di procedimento avviato su istanza di parte. Per quanto riguarda, invece, l’ordine di demolizione, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che gli atti sanzionatori in materia edilizia – attesa la loro natura rigidamente vincolata – non risultano viziati ove non preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento (cfr., ex multis, Cons. di Stato, sez. IV, 26 settembre 2008, n. 4659; sez. V, 19 settembre 2008, n. 4530), e ciò anche alla luce delle disposizioni recate dall’art. 21 octies della stessa legge n. 241/1990 (cfr., Cons. di Stato, sez. IV, 15 maggio 2009, n. 30299). Né occorreva, pertanto, motivare sul punto”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Toscana 1585 del 2014

 

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