La sanatoria si applica solo ai fabbricati
Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 22 maggio 2014 n. 700, si occupa della domanda di sanatoria stabilendo che la normativa procedurale prevista dal D.P.R. n. 380/2001 deve essere coordinata con quella sostanziale dettata dalle N.T.A. del Comune.
Nel caso di specie l’ente aveva negato un’istanza di sanatoria relativa ad un volume accessorio sito in zona agricola costituito per metà in muratura e per metà in tavole di legno.
Il Collegio ritiene corretto il diniego della sanatoria stante l’assenza di un “fabbricato” su cui intervenire: “le fotografie versate in atti dimostrano che alla preesistenza non poteva riconoscersi natura di fabbricato ( o edificio), alla luce della definizione che ne dà l’articolo 13 delle NTA ( con la imprescindibile necessità di “opere murarie, quali fondazioni e elementi costruttivi fuori terra stabilmente fissati alle stesse…”) e la mancata impugnazione di tali norme, se anche non determina l’inammissibilità del ricorso, comporta comunque la impossibilità di prescinderne. Si deve quindi concludere che il comune, stante il preciso disposto della norma in questione, non poteva legittimamente assentire una domanda di sanatoria che comportava sicuramente lo stravolgimento del manufatto in termini radicalmente diversi anche da quanto già autorizzato e che quindi era sicuramente in contrasto con la normativa regolamentare, che addirittura non avrebbe legittimato nemmeno l’intervento originariamente assentito”.
dott. Matteo Acquasaliente
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