Sanatoria paesaggistica: quale concetto di volume rileva?
Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza n. 761/2014 sembra avallare quella parte di giurisprudenza che, ai fini della compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, ritiene rilevante una nozione di superficie e/o volume di carattere puramente paesaggistico-ambientale e non urbanistico-edilizio: “L’intervento “sanato” ai sensi dell’art. 181 d.lgs 42/04 consiste infatti nella mera diversa realizzazione del porta vivande, che non crea ovviamente superficie nè volume di cui all’art. 167, d.lgs 42/04.
Infatti il volume tecnico non può avere alcuna rilevanza e la superficie utile a cui fa riferimento l’art. 167, ad impedimento della regolarizzazione postuma degli interventi edilizi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, è soltanto quella che muta l'assetto dei luoghi o meglio, come afferma la stessa sentenza della Cassazione penale citata dalla ricorrente (sez. III, 29 novembre 2011, n. 889), quella che determina "l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del territorio”, in modo che questo sia idoneo a determinare una compromissione ambientale”.
dott. Matteo Acquasaliente
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