L’ordinanza di demolizione è un atto dovuto: conseguenze
Il Consiglio di Stato conferma alcuni principi noti in materia di ordinanze di demolizione di opere abusive, (sez. VI, sentenza 01 ottobre 2014 n. 4878) ovvero che:
“5. In ordine alla prima la giurisprudenza, ancora di recente, ha avuto modo di osservare: “L’ordine di demolizione di una costruzione abusiva integra una sanzione di natura oggettiva e reale che costituisce atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi pubblici coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; né, infine, è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana, e l’interessato non può dolersi del fatto che l’amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi” (Cons. St. VI, 15 ottobre 2013, 5011).6. In ordine alla seconda è stato ribadito il costante orientamento secondo il quale: “In ragione del carattere vincolato dell’atto, non occorre alcun avviso di avvio del procedimento per gli atti sanzionatori in materia edilizia, tra cui l’ordine di demolizione della costruzione abusiva; così come nel caso di diniego di concessione in sanatoria su istanza di condono, la successiva ordinanza di demolizione non è viziata per violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 in quanto, essendo stata adottata all’esito del procedimento avviato con istanza di condono dell’interessato, non si verte nell’ambito di applicazione dello stesso art. 7” (Cons. St. VI, 4 marzo 2013, n.1268)”.
dott. Matteo Acquasaliente
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