Le richieste sul fatturato specifico devono riguardare solo i servizi analoghi

26 Nov 2014
26 Novembre 2014

Il T.A.R. Milano dichiara che le disposizioni della lex specialis, secondo cui la stazione appaltante può trarre elementi utili dal fatturato di altri appalti, devono concernere solamente i servizi analoghi.

Nella sentenza n. 2617/2014 si legge: “Come si evince dal costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, quando in una gara pubblica l'Amministrazione chiede ai concorrenti di documentare il pregresso svolgimento di servizi non identici, ma solo analoghi a quelli oggetto dell'appalto, lo fa per accertare la loro specifica attitudine concorrente a realizzare le prestazioni oggetto della gara; la richiesta è quindi giustificata dall'esigenza di acquisire conoscenza della precedente attività dell'impresa in quanto le precedenti esperienze maturate rappresentano significativi indici della sua capacità di eseguire la prestazione oggetto dell'appalto, ma deve trattarsi di esperienze sufficientemente simili, almeno negli aspetti essenziali e caratterizzanti l'esigenza che la stazione appaltante intende soddisfare con la gara, con la conseguenza che non può essere dilatato il concetto di analogia fino a ricomprendervi qualunque attività non assimilabile a quella oggetto dell'appalto (Cons. Stato, sez. III, 25 giugno 2013, n. 3437).

E’ stato, inoltre, statuito che: “Non v'è dubbio che l'esperienza gestionale in servizi analoghi prescritta dal disciplinare, a prescindere dalla specifica interpretazione da dare alla locuzione analoghi, debba in ogni caso intendersi nel senso di esperienza in servizi analoghi a tutti quelli oggetto dell'appalto, così come puntualmente specificati nel relativo capitolato” (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2013, n. 2460)”.

 dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Lombardia Milano 2617 del 2014

 

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