Da cosa si desume l’esistenza di un unico centro decisionale?

26 Nov 2014
26 Novembre 2014

Il T.A.R. Milano si occupa della causa di esclusione prevista dall’art. 38, c. 1, lett. m-quater, D. Lgs. n. 16372006 secondo cui: “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: (...)m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”. Il Collegio chiarisce che la stazione appaltante, per escludere legittimamente un offerente senza la previa necessità di un contraddittorio con la ditta, deve individuare una pluralità di elementi da cui desumere con certezza l’esistenza di un “unico centro decisionale”.

Nella sentenza n. 2615/2014 si legge: “In primo luogo, va osservato che la richiamata sentenza della Corte di Giustizia ha stabilito che la Stazione appaltante non può procedere all’esclusione automatica delle offerte di imprese che siano in situazione di controllo o di collegamento formale tra di loro senza una previa verifica in ordine all’unicità del centro di interessi che ha determinato la formulazione delle offerte.

Nel caso di specie, tuttavia, la Stazione appaltante ha proceduto ad una approfondita analisi, non riconoscendo portata decisiva alla sola circostanza che il titolare dell’impresa individuale Molino fosse socio della società ricorrente, ma ricercando gli indici che hanno indotto a ritenere che le offerte presentate dalla ricorrente e dall’impresa Molino di Cirillo Pietro fossero riconducibili ad un unico centro decisionale, con la conseguente necessità della loro esclusione ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.lgs. n. 163 del 2006, vigente ratione temporis.

Infatti, da tale puntuale verifica sono emersi dei fatti univoci, non contestati nella loro oggettività, che hanno riguardato la contiguità delle sedi legali delle due imprese, la consegna all’ufficio protocollo dei plichi contenenti le due offerte da parte del medesimo soggetto, la costituzione delle cauzioni provvisorie a mezzo di polizze rilasciate dalla stessa compagnia di assicurazioni, l’autenticazione di alcuni documenti avvenuta nella stessa data, la coincidenza delle sedi operative, la comune residenza dei titolari delle due imprese (peraltro coniugi).

Tale conclusione ha trovato conferma nella giurisprudenza, essendo stato chiarito in una vicenda analoga come sia da reputarsi legittimo rinvenire la sussistenza di un unico centro decisionale non soltanto quando esista un rapporto di coniugio tra i titolari delle aziende, ma anche quando al detto rapporto si aggiungano “una pluralità di oggettivi ed univoci elementi idonei ad evidenziare un concreto collegamento tra le due aziende” (Consiglio di Stato, V, 2 maggio 2013, n. 2397).

Le denunciate censure devono essere in ogni caso respinte, essendo palese che, anche se si fosse dato inizio a un formale contraddittorio tra le parti, non sarebbe potuto scaturirne un risultato diverso da quello contestato in giudizio, essendo stata nella specie privilegiata sul piano sostanziale l’esigenza di dar corso a un’esclusione dalla gara in luogo del suo annullamento in applicazione di una logica strettamente formale da ritenersi recessiva nel quadro della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Lombardia Milano 2615 del 2014

 

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