Anche le sanzioni pecuniarie in materia edilizia si prescrivono in 5 anni: ma da quando?

22 Lug 2014
22 Luglio 2014

Segnaliamo la interessante sentenza del TAR Veneto n. 1001 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie in edilizia.

Scrive il TAR: "il Collegio ritiene fondata l’eccezione d’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto del Comune alla riscossione della sanzione pecuniaria in discorso, ai sensi dell’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Orbene, secondo la prospettazione (in via subordinata) della ricorrente, siccome dal 22 febbraio 2000, data del primo atto interruttivo della prescrizione (primo atto irrogativo della sanzione pecuniaria), al 13 marzo 2009 (secondo atto irrogativo della sanzione pecuniaria), sono decorsi più di cinque anni, il diritto dell'amministrazione resistente a riscuotere la sanzione si sarebbe prescritto ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981. L'Amministrazione comunale ha controdedotto alla predetta eccezione di prescrizione affermando la natura imprescrittibile dell'illecito edilizio in considerazione della sua natura permanente e la conseguente possibilità di esercitare il potere repressivo senza limiti di tempo. Va innanzitutto ricordato come secondo il costante orientamento della giurisprudenza sia applicabile alle sanzioni edilizie il principio di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981, a norma del quale "il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".; trattandosi di disposizione applicabile, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale (art. 12 legge n. 689/1981) e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con sanzione pecuniaria. Nell'applicare tale regola, tuttavia, con riguardo all'individuazione del dies a quo della decorrenza della prescrizione, occorre tener conto della particolare natura degli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica, i quali, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, di talché la commissione degli illeciti medesimi si protrae nel tempo, e viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni. Conseguentemente, per la decorrenza della prescrizione dell'illecito amministrativo permanente, trova applicazione il principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza (cfr. Cons. Stato, IV, 16.4.2010, n. 2160; Cons. Stato, V, 13.7. 2006, n. 4420; Cons. Stato, IV, 2.6.2000, n. 3184). Più in particolare, dal carattere permanente degli illeciti amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica ne deriva che se l'Autorità emana un provvedimento repressivo (di demolizione, ovvero di irrogazione di una sanzione pecuniaria), non emana un atto "a distanza di tempo" dall'abuso, ma reprime una situazione antigiuridica ancora sussistente. Conseguentemente, nel campo dell'illecito amministrativo la permanenza cessa e il termine quinquennale di prescrizione comincia a decorrere o con l'irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento dell'autorizzazione che, secondo pacifico orientamento, può essere rilasciata anche in via postuma (cfr. Cons. Stato, Ad. Gen., 11.4. 2002, n. 4; Cons. Stato, VI, 12.5. 2003, n. 2653). Alla luce dei richiamati principi deve, pertanto, essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente.  Ed infatti, nel caso di specie, la permanenza dell’illecito è cessata nel momento in cui il Comune, con l’ordinanza del 22 febbraio 2000, ha irrogato la sanzione pecuniaria (alternativa alla demolizione) in relazione agli abusi ritenuti non sanabili; dunque, da tale momento ha cominciato a decorrere il termine prescrizionale di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981. In particolare, poi, l’ordinanza del 18 aprile 2000, con cui il Comune si è limitato a sospendere il termine di pagamento della sanzione pecuniaria  irrogata, non vale ad intaccare l’intervenuto perfezionamento della fattispecie legale complessa, costituita dall’accertamento dell’abuso nella sua materialità e dalla conclusione dello specifico subprocedimento che termina con l’irrogazione della sanzione, fattispecie alla quale, alla luce di quanto sopra esposto è riconnessa la cessazione dell’illecito e l’inizio della decorrenza della prescrizione. Ed infatti, una volta irrogata la sanzione con l’ordinanza del 22 febbraio 2000, spettava al Comune di procedere alla riscossione della somma così liquidata; tuttavia il Comune, per sua libera scelta, ha ritenuto di sospendere sine die il termine di pagamento essendo “necessario un aggiornamento di quanto precedentemente determinato”. A questo punto, tuttavia, l’omessa rideterminazione del credito costituisce un’inerzia dell’amministrazione di cui essa subisce gli effetti, senza che possa valere a sospendere il decorso della prescrizione nei confronti dell'odierna ricorrente. Tale inerzia, infatti, è collocabile nella fase della riscossione della somma dovuta, essendo conclusa la fase della irrogazione della sanzione, rimanendo quest’ultima, non emendata e sospesa solo quanto al termine di pagamento. Ne deriva che la seconda ordinanza di pagamento del 13 marzo 2009, con la quale è stata anche annullata l’ordinanza di pagamento del 22 febbraio 2000, è stata emessa ben oltre l’intervenuta estinzione del diritto dell’amministrazione a riscuotere la sanzione pecuniaria. Per tali ragioni il ricorso deve, quindi, essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 1001 del 2014

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2 replies
  1. Dario Meneguzzo says:

    In verità a me la sentenza appare corretta, perchè la prescrizione riguarda la fase di riscossione della sanzione e non quella della irrogazione. Quanto alla prescrizione in materia penale, essa dipende dalla incapacità dello Stato di celebrare i processi e non dalla bravura degli avvocati di farla decorrere. Può anche essere essere che a qualcuno non dispiaccia poi tanto che, dopo una fase cautelare di grande impatto mediatico, i processi vadano in prescrizione, cosicchè viene dispensato dalla verifica circa la bontà delle accuse..

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  2. Tecnico says:

    ….a volte sembra che si cerchi per forza di emettere una sentenza che debba far parlare, o che debba dimostrare la capacitĂ  di qualcuno nell’interpretare o fantomaticamente far rispettare qualche norma…..
    Ma di che stiamo parlando?? TUTTA la giusrisprudenza (sana) sa che nopn di prescrive l’illecito!
    Sennò sai che si fa da domani? tutti a compiere illeciti, abusi, e castronerie varie che facendoli tutti in maniera organizzata ed estesa quando mai ci protranno tutti beccare? dai dai che tanto dopo si prescrive…..magari ci mettiamo d’accordo tramite facebook!
    Ma per caritĂ , basta e avanza la prescrizione nel penale che qualcuno sa utilizzare fin troppo bene (anche gli operatori del settore della giustizia)….lasciamo quindi almeno stare quella amministrativa!

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