Revoca di contributi pubblici: G.A. o G.O?
Il T.A.R. Veneto, sez. III, con la sentenza del 24 dicembre 2012 n. 1596, si occupa della revoca degli investimenti previsti dal “Bando di partecipazione per l'ottenimento di aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili”, approvato con delibera della Giunta Regionale Veneto n. 2762 del 22.09.2009 e pubblicato nel B.U.R. Veneto n. 83 del 09.10.2009.
La controversia attiene al mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione cui è tenuto il beneficiario del contributo pubblico.
Sebbene la Regione Veneto abbia emesso un decreto di revoca, tale controversia rientra nella giurisdizione ordinaria poiché vi è un inadempimento delle obbligazioni assunte dal beneficiario a fronte della concessione del contributo; se invece la revoca si fosse verificata in una fase processuale precedente all’attribuzione del contributo, il T.A.R. Veneto riconosce la propria giurisdizione in quanto: “in tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni e contributi pubblici, rilevano infatti i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo.
Il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del Giudice Amministrativo, se la controversia riguarda una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, e se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (così Consiglio di stato VI n° 465 del 2011, TAR Veneto III n° 1426 del 2011)”.
dott. Matteo Acquasaliente
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