Quando il diniego di condono richiede una motivazione puntuale?

28 Ott 2014
28 Ottobre 2014

Il T.A.R. Toscana si occupa della motivazione del condono edilizio chiarendo che, ove si tratti di un immobile soggetto a vincolo paesaggistico - ambientale, il Comune (rectius la Commissione Edilizia Integrata) non ha l’obbligo di motivare in modo specifico il diniego del condono. Al contrario, se il condono risulta assentibile, il Comune deve motivare in modo puntuale il rilascio della sanatoria.

Nella sentenza n. 1585 del 2014 si legge che: “Del resto, la giurisprudenza amministrativa ha più volte statuito che è legittima una motivazione anche succinta, in quanto l’onere motivazionale può essere assolto mediante l’individuazione, nell’opera abusiva, di caratteristiche che ne impediscono il corretto inserimento nella zona oggetto di specifica tutela (Tar Toscana, III, 27/11/2006, n. 6052; Tar Campania, Napoli, VI, 4/8/2008, n. 9718). La necessità di una motivazione più penetrante ricorre, invece, nel caso di parere favorevole, dovendosi dare compiutamente conto delle ragioni per cui un concreto e specifico intervento edilizio non determini un impatto ambientale negativo nonostante la precostituita imposizione di un vincolo sull’area ove l’intervento è allocato, essendo i valori dell’ambiente, valori di rilevanza costituzionale primaria, tali cioè da prevalere, ove in concreto sussistenti, anche sullo jus aedificandi (cfr., TAR Toscana, III, 12 novembre 1998, n. 377).

Né il legislatore impone all’Ente pubblico l’obbligo di indicare le prescrizioni tese a rendere l’intervento compatibile con il paesaggio tutelato (Tar Toscana, III, 27/11/2006, n. 6052; Tar Campania, Napoli, IV, 13/6/2007, n. 6142). Non sussiste cioè a carico del Comune l’obbligo di proporre misure idonee ad assicurare un corretto inserimento dell’abuso edilizio nel contesto paesaggistico di riferimento, dovendo l’autorità adita limitarsi a valutare l’opera così come è, ed essendo semmai compito del privato interessato proporre con l’istanza di condono misure funzionali a ridimensionare l’impatto visivo dell’opera stessa.

Inoltre, la valutazione negativa del predetto organo collegiale, riferita ad un contesto tutelato dal punto di vista paesaggistico, costituisce atto vincolante ai fini del diniego di condono edilizio (cfr., TAR Toscana, III, 2 ottobre 2000 n. 2011; 6 marzo 2006 n. 793; 26 febbraio 2010 n. 547; 14 maggio 2010 n. 1458).

Difficilmente, del resto, il Sindaco potrebbe discostarsi dal giudizio della Commissione Edilizia Integrata, rilevando non l’esercizio di una discrezionalità amministrativa, ma valutazioni tecniche che trovano nelle attribuzioni della Commissione stessa la sede appropriata”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Toscana 1585 del 2014

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