Il concetto di pertinenza
Il T.A.R. Toscana ricorda che il concetto di pertinenza rilevanti ai fini urbanistici - edilizi è differente e più restrittivo di quello civilistico.
Nella sentenza n. 1585 si legge che: “Ciò premesso, va precisato che la nozione di pertinenza dettata dal diritto civile è più ampia di quella che regola la materia urbanistica, per cui beni che, secondo la normativa privatistica, assumono senz'altro natura pertinenziale, non sono tali ai fini dell'applicazione delle regole che governano l'attività edilizia, in tutti quei casi in cui gli stessi assumano una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime concessorio. Ne consegue che non può ritenersi pertinenza un intervento edilizio che non sia coessenziale al bene principale e che possa essere successivamente utilizzato in modo autonomo e separato (cfr., ex multis, T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 02 aprile 2004, n. 273).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, le opere in questione, in quanto suscettibili di autonomo utilizzo (e, quindi, non classificabili come pertinenze) e con un proprio impatto volumetrico, costituiscono opere nuove rispetto al precedente fabbricato, incidendo in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio, dovendosi, tra l’altro, escludere la precarietà ogni volta che l’opera, come nel caso di specie, sia destinata a fornire un’utilità prolungata nel tempo, con conseguente necessità del previo rilascio della concessione edilizia, ed applicabilità, in caso di assenza di quest’ultima, dell’art. 7 della legge n. 47/1985”.
dott. Matteo Acquasaliente
sentenza TAR Toscana 1585 del 2014
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