Ordinanza di demolizione di abusi edilizi: vi è l’obbligo di indicare i mappali?

11 Set 2014
11 Settembre 2014

Secondo il T.A.R. Basilicata sembrerebbe proprio di no.

Nella sentenza del 04 settembre 2014 n. 590 il Collegio, dopo aver ricordato la natura vincolata sia del provvedimento di demolizione di un abuso edilizio sia di quello di acquisizione gratuita dell’area, condivide il pensiero di parte della giurisprudenza secondo cui la legittimità di questi atti non è inficiata dalla mancanza della indicazione catastale degli immobili abusivi: “5.1. Infine, è infondata la censura concernente la pretesa indeterminatezza e genericità, sul versante dell’esatta individuazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale, tanto dell’ordinanza di demolizione quanto del provvedimento di accertamento di inottemperanza. In tal senso, si richiama il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui, sia l’ordinanza di ingiunzione alla demolizione, sia quella di acquisizione al patrimonio comunale, possono essere adottate senza la specifica indicazione delle aree oggetto di acquisizione, giacché a tale individuazione può procedersi, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, con successivo e separato atto (cfr. C.d.S., sez. VI, 8 aprile 2004, n. 1998; T.A.R. Sicilia, sez. III, 23 luglio 2014, n. 2012; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 8 marzo 2007, n. 161; T.A.R. Sardegna, sez. II, 27 settembre 2006, n. 2013).

5.2. Del pari, è errata in punto di fatto la tesi per cui il Comune resistente, mediante gli atti impugnati, avrebbe inteso acquisire l’intera particella di proprietà del ricorrente, di consistenza ben oltre superiore al decuplo della superficie delle opere abusive. Infatti, nel provvedimento di accertamento di inottemperanza n. 223/2009 si legge che esso costituisce titolo per l’acquisizione al patrimonio comunale dei soli beni abusivamente realizzati, dell’area di sedime e di quella pertinenziale, necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Basilicata n. 590 del 2014

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