I trasporti a fune in zona montana per finalità turistiche sono assimilabili ai pubblici servizi: conseguenze processuali
Segnaliamo su questa questione la sentenza del Consiglio di Stato n. 3989 del 2014.
Scrive il Consiglio di Stato: "Ciò posto, non v’è dubbio come il contenzioso attenga all'affidamento di una concessione di pubblico servizio. Infatti, l'esercizio degli impianti funiviari necessita non soltanto di un titolo abilitativo a costruire la struttura, ma anche di una specifica concessione amministrativa, costituendo l'attività di trasporto un pubblico servizio. La circostanza invero non è controvertibile, sol che si consideri come: - la stessa determinazione impugnata n. 2099/2012 espressamente dispone il rilascio alla Pordoi della “concessione di linea per la seggiovia……. Ponte Vauz-La Viza ..” ai sensi della Legge Regionale Veneto n. 21 del 2008; - la richiamata legge regionale, di cui viene lamentata nella specie l'erronea applicazione, attiene espressamente alla “disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto”, il cui esercizio è subordinato al rilascio di “una concessione di linea da parte della Provincia”; - l'articolo 113, comma 2 bis, del d.lgs. n. 267/2000, nell'esentare gli “impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico- sportiva eserciti in aree montane” dall'osservanza delle modalità ivi stabilite per la gestione delle reti dei servizi pubblici locali, conferma espressamente la loro appartenenza a tale genus. Non v'è dubbio, quindi, come l'odierno giudizio rientri nella casistica di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del codice del processo amministrativo, avendo ad oggetto una controversia relativa ai “provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture”. Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza anche di questa Sezione, il termine “affidamento di servizi” usato dal legislatore deve senz'altro intendersi come riferito sia agli appalti che alle concessioni di pubblico servizio, per chiare ragioni testuali e sistematiche. Testuali, in quanto la norma considera in modo unitario la procedura di affidamento, senza operare alcuna distinzione tra appalti e concessioni di pubblici servizi. Sistematiche, in quanto una disciplina differenziata dei due istituti si porrebbe in palese contrasto con le finalità perseguite dal legislatore, volte ad assicurare la massima speditezza nell'intera materia degli affidamenti pubblici di lavori, servizi e forniture, senza distinzione di sorta (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2013,n. 811). Nella specie, pertanto, si imponeva il rispetto del rito abbreviato disposto dal richiamato articolo 119, comma 2, del c. p. a., con conseguente onere di notifica dell'odierno appello nel termine dimidiato ivi previsto. Sennonché la Sofma, a fronte del deposito della sentenza del Tar Veneto in data 15 febbraio 2013, non ha gravato la stessa nel termine perentorio del successivo15 maggio (ossia nel trimestre successivo al deposito, non essendo intervenuta la notifica personale), ma solo nel mese di luglio 2013 e, quindi, in modo del tutto tardivo".
Dario Meneguzzo - avvocato
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