Agenzia entrate: diritto di accesso e raddoppio dei termini per l’accertamento in presenza di un reato
Il T.A.R. Veneto torna ad occuparsi del rapporto tra l’istanza (negata) di accesso ai documenti tributari e la necessità di difendere in giudizio le proprie ragioni. Nella sentenza che si commenta, da un lato, ricorda che finché l’accertamento tributario non è concluso il privato non ha alcun diritto di conoscere gli atti su cui esso si fonda, dall’altro lato statuisce che, concluso il procedimento de quo, il diritto di accesso deve poter essere esercitato senza preclusioni e/o limitazioni.
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