Ricorso collettivo e rinuncia
Il T.A.R. Milano si occupa della rinuncia uti singulo ad un ricorso giurisdizionale collettivo, ovvero proposto da una pluralità di ricorrenti con un medesimo atto. Nella sentenza che si commenta i Giudici affermano che, di regola, la rinuncia al ricorso da parte di uno dei ricorrenti non determina affatto la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, ex artt. 35, c. 1, lett. c) ed 84, c. 4, c.p.a., stante l’inscindibilità della causa. Ove si tratti di un ricorso in materia di conflitto di interesse dei consiglieri comunali, però, la rinuncia di uno dei ricorrenti produce gli effetti suoi propri, poiché si è in presenza di una causa scindibile.
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