Il diritto di accesso richiede un interesse concreto e diretto e non può servire per un controllo generalizzato
Il T.A.R. Trento conferma che l’istanza di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 richiede un interesse personale, diretto, attuale e concreto e non può servire per un controllo generalizzato.
Nella sentenza n. 398/2014 si legge: “Invero, bisogna intanto ricordare che “la legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi deve ritenersi consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti e il diritto di accesso, purché non diretto ad un controllo generalizzato, può essere esercitato anche indipendentemente dall'esistenza di una lesione immediata della posizione giuridica del richiedente, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti già posti in essere e a partecipare alla formazione di quelli successivi” (così C.d.S., V, 30 agosto 2013, n. 4321; nello stesso senso C.d.S., IV, 4 settembre 2012, n. 4671)”.
dott. Matteo Acquasaliente
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