L’interesse richiesto per l’accesso agli atti

20 Gen 2014
20 Gennaio 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 1426 del 2013.

Scrive il TAR: "1. Costituisce attuazione di un principio generale che l'accesso ai documenti amministrativi è normativamente subordinato alla titolarità di un interesse alla visione degli atti, questi ultimi, strettamente correlati alla tutela di una determinata situazione giuridica. Detto principio ha come conseguenza che sia sempre consentito l'accesso a documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridicamente tutelati.

1.1 Un costante orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato Sez. VI, 19-01-2010, n. 189) ha, infatti, sancito che “terreno di elezione ell'accesso è proprio l'esigenza di conoscere gli atti per verificare se vi siano vizi tali da consentire la instaurazione di un contenzioso giudiziario. Sicché, l'accesso non è negato, ma al contrario rafforzato, quando sia necessario al fine di intraprendere un contenzioso giudiziario (Riforma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. V, n. 4077/2009)”. 

1.2 Applicando detti principi al caso di specie è del tutto evidente il fondamento delle richieste del ricorrente, in quanto dirette ad cquisire
conoscenza dei presupposti in relazione ai quali l’Amministrazione aveva determinato la somma a carico di quest’ultimo e, ciò, in
applicazione di una convenzione espressamente sottoscritta tra le parti in causa.
1.3 Si consideri, ancora, che l'art. 24 della n. 241/1990 e s.m..i. disciplina i casi in cui l’accesso è escluso, prevedendo che "Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni" e, nel contempo, ha disciplinato specifiche fattispecie in cui detto esercizio non è consentito.
1.4 Va, inoltre, rilevato che il ricorrente con la propria istanza non ha chiesto l’accesso o la visione di documenti ben determinati, ma al
contrario ha proposto il presente ricorso in quanto diretto ad ottenere l’accesso ad un molteplicità di atti, riconducibili al fascicolo riguardante i lavori di realizzazione PIP del Comune di Cartura, alla procedura di esproprio e, ancora, al contenzioso con gli espropriati.
1.5 E’ del tutto evidente che l’accesso alla documentazione sopra richiesta è legittimo solo nei limiti dell’interesse del ricorrente e, quindi,
con l’esclusione di tutti quegli atti (es. pareri legali propedeutici allo svolgimento del contenzioso con i soggetti terzi, dati sensibili relativi a
soggetti estranei) che, in quanto tali, non siano necessari a consentire al ricorrente un’adeguata tutela dei propri interessi. Ne consegue che in accoglimento del proposto ricorso, il Collegio ordina al Comunedi Cartura di consentire il richiesto accesso di legge vigenti e nei limiti sopra precisati".

sentenza TAR Veneto 1426 del 2013

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