Oneri specifici per gli appalti di servizi: il TAR Milano segue la tesi meno restrittiva
Il T.A.R. ritiene che, negli appalti di servizi, l’omessa indicazione degli oneri da rischio specifico non comporti l’automatica esclusione della ditta, poiché essi rilevano solamente nel giudizio sull’anomalia. Nella sentenza che si commenta, inoltre, il Collegio asserisce che la questione rimessa all’Adunanza Plenaria tramite l’ordinanza n. 88/2015, non rileva affatto in questa sede, poiché si riferisce al diverso ambito degli appalti di lavori.
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