Si può chiedere l’accesso solo ad atti esistenti
Il Consiglio di Stato ha affermato che la P.A. non è tenuta a condividere con il privato informazioni che non siano già contenute in un documento esistente e, in particolare, non è obbligata a raccogliere ed elaborare tali informazioni per creare un documento che non c’è, al fine di metterle a conoscenza del privato (salvo che si tratti di “dati personali” che a questo si riferiscono).
Tali essendo i presupposti dell’accesso nel sistema della l. 241/1990, quando la P.A. dichiara, sotto la propria responsabilità, che non esiste il documento richiesto o che determinate informazioni non sono già contenute in un documento, la domanda del privato non può che essere respinta, altrimenti versandosi in un caso di cd. accesso impossibile, in ragione di un fattore radicalmente ostativo tanto all’accoglimento dell’istanza, quanto all’emissione dell’ordine di esibizione, che sarebbero entrambe prive di oggetto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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