Il rito in materia di accesso agli atti

09 Apr 2026
9 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’ordinanza resa in primo grado sull’istanza di accesso proposta in via incidentale ex art. 116, co. 2 c.p.a. ha natura decisoria. La pronuncia sul relativo appello “definisce” il giudizio, pertanto deve assumere la forma della sentenza, secondo la regola generale stabilita dall’art. 33, co. 1, lett. a c.p.a. Quando il giudice di prime cure opta per una decisione congiunta mediante sentenza del ricorso principale e dell’istanza incidentale di accesso, la pronuncia in sede di appello, con riferimento a entrambe le posizioni giuridiche soggettive “connesse”, riveste senza dubbio la forma della sentenza.

L’art. 116, co. 5 c.p.a., ove dispone che le norme sul rito sull’accesso «si applicano anche ai giudizi di impugnazione», deve essere logicamente intesa come condizionata a una valutazione di compatibilità delle singole norme con il giudizio di appello. Tale compatibilità è da escludersi in relazione all’art. 116, co. 2 c.p.a., poiché in appello non si può verificare alcuna scissione tra giudizio di accesso incidentale e giudizio principale: non essendovi quindi un provvedimento “anticipato” e “separato” rispetto alla sentenza relativa a un ricorso “principale”, bensì un’unica pronuncia che definisce l’intero giudizio d’impugnazione, non vi sarebbe ragione di adottare un’ordinanza, in quanto questa non sarebbe poi seguita da alcuna sentenza.

Il giudizio in materia d’accesso, pur rivolto all’accertamento della sussistenza o no del diritto dell’istante a ottenere i documenti, impone il rispetto dell’onere di specificità dei motivi posto dall’art. 40, co. 1, lett. d c.p.a., per cui quando la P.A. abbia addotto più ragioni a giustificazione del diniego di accesso, l’istante, per ottenere dal giudice l’ordine di esibizione dei documenti ai sensi dell’art. 116, co. 4 c.p.a., deve contestarle tutte, a pena di inammissibilità, perché è solo per mezzo di questa analitica confutazione che può dimostrare la sussistenza del diritto di accesso.

Post di Alberto Antico – avvocato

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