ANAC: Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie
Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Art. 2 Soggetti richiedenti
- La stazione appaltante, una parte interessata ovvero più parti interessate possono, singolarmente o congiuntamente, rivolgere all’Autorità istanza di parere per la formulazione di una ipotesi di soluzione della questione insorta durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- Sono legittimati a presentare istanza i soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.
Art. 3 InammissibilitĂ / ImprocedibilitĂ delle istanze
1. Non sono ammissibili le istanze:
- in assenza di una controversia insorta tra le parti interessate;
- incomplete delle informazioni indicate come obbligatorie e della documentazione di cui al modulo allegato;
- non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente,
2. Le istanze devono essere redatte secondo il modulo allegato al presente regolamento e sono trasmesse preferibilmente tramite posta elettronica certificata. Nella predisposizione dell’istanza, le parti possono chiedere che, in sede di pubblicazione del parere, vengano esclusi eventuali dati sensibili espressamente segnalati.
3. Le richieste dichiarate inammissibili, se riguardano, comunque, questioni giuridiche ritenute rilevanti, sono trattate ai fini dell’adozione di una pronuncia dell’Autorità anche a carattere generale.
4. Le istanze divengono improcedibili in caso di sopravvenienza di una pronuncia giurisdizionale di primo grado sulla medesima questione oggetto del parere, di sopravvenuta carenza di interesse delle parti, di rinuncia al parere.
5. Sono trattate in via prioritaria le istanze di parere presentate congiuntamente dalla stazione appaltante e da almeno un partecipante alla procedura di gara.
6. In caso di istanze presentate singolarmente, si dĂ precedenza:
- alle istanze presentate dalla stazione appaltante;
- alle istanze concernenti appalti di rilevante importo economico (lavori: importo superiore a 1.000.000 di euro; servizi e forniture: importo superiore alla soglia comunitaria);
- alle istanze che sottopongono questioni originali di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici.
7 Le archiviazioni delle istanze per inammissibilità e/o improcedibilità sono approvate dal Consiglio dell’Autorità e comunicate alle parti interessate.
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