L’interdittiva antimafia del Prefetto ai fini degli appalti

17 Set 2014
17 Settembre 2014

La sentenza del Consiglio di Stato n. 4701 del 2014 si occupa della discrezionalitĂ  del Prefetto in materia di interdittive antimafia, che rilevano in materia di appalti pubblici.

Scrive il Consiglio di Stato: "2. E’ noto che l’ Autorità prefettizia gode della più ampia sfera di discrezionalità nel selezionare e valorizzare fatti, circostanze ed accadimenti cui possa ricondursi, anche in via indiziaria, sintomatica e presuntiva il collegamento e/o il pericolo di condizionamento mafioso dell’ attività di impresa.

Fra le circostanze e fatti indizianti si riconducono anche i contatti e le frequentazioni con pregiudicati o soggetti in rapporto di contiguità alla criminalità organizzata che possono essere elevati a presupposto per l’adozione della misura prevista dall’ art. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994 (ora art. 90 e segg. del d.lgs. n. 159 del 2011).

Con riguardo alla fattispecie di cui è controversia gli elementi istruttori rassegnati dalla resistente difesa evidenziano, a partire dal 2001 e fino al 2011, una pluralità di incontri e contatti (si fa riferimento a ventuno controlli delle forze dell’ ordine) del sig. Schiavone Antonio (nato a Caserta il 3 luglio 1982) – amministratore e socio unico della soc. Tecno Impredil Group – con soggetti con pregiudizi di polizia, indicati in dettaglio, di cui taluni di essi riconducibili alla materia della criminalità mafiosa.

Non può accedersi alla tesi del ricorrente sulla saltuarietà degli incontri. Questi , anche se spalmati nel decennio di osservazione, si sono ripetuti con sistematicità nel loro accadimento e, nel numero di dieci, con un soggetto determinato (l’omonimo Antonio Schiavone, nato a Napoli l’ 11 ottobre 1983), inquisito per rapporti di contiguità con il Clan dei Casalesi.

Stante l’ampia discrezionalità di apprezzamento riservata al Prefetto a tutela delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico nel delicato settore degli appalti pubblici e del trasferimento di risorse economiche in favore delle imprese, le valutazioni effettuate in merito sono suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale nei soli limiti di evidenti vizi di eccesso di potere nei profili della manifesta illogicità e dell’erronea e travisata valutazione dei presupposti del provvedere (ex multis cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 2058 del 2013; Sez. VI, n. 286 del 2006 e n. 1979 del 2003).

Nei limiti dell’anzidetto sindacato estrinseco, in linea con le conclusioni del primo giudice, non emergono nella scelta di tutela del Prefetto elementi di manifesta illogicità o di travisamento dei presupposti istruttori. Il predetto organo – nel libero apprezzamento del tessuto probatorio acquisito - ha dato rilievo a fatti inerenti alla vita di relazione dell’imprenditore che, proprio in quanto ripetutisi nel tempo, di per sé assumono significativo valore indiziario dell’esposizione al pericolo di condizionamento mafioso, indipendentemente dal concorso di altri ed ulteriori elementi.

2.2. Con un secondo ordine argomentativo l’appellante, a bilanciamento delle risultanze rassegnate dagli organi di polizia ed a sostegno di una non corretta valutazione e ponderazione dei presupposti del provvedere, dà rilievo all’assenza di ogni riscontro negativo in danno dell’appellante nel periodo 2011/2013, nonché allo spostamento nel Lazio della sede societaria ed al cambio di residenza dello stesso amministratore.

Osserva il collegio che il biennio di c.d. decantazione e discontinuità da ogni rapporto di contiguità con soggetti con pregiudizi di polizia (unitamente al mutamento del luogo di residenza e di sede aziendale) non è di per sé idoneo ad inficiare, sul piano della logicità e della proporzionalità al fine perseguito, la scelta del Prefetto di anticipare la soglia di difesa sociale ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto della criminalità organizzata, tanto più che ancora nel settembre 2011 lo Schiavone era controllato in località S. Felice Circeo in compagnia di soggetto censito, tra l’altro, per reati contro l’amministrazione della giustizia e contro la persona.

2.3. Quanto, infine, al vizio di contraddittorietà dell’informativa del Prefetto di Roma rispetto a precedenti verifiche nei confronti della soc. Tecno Impredil Group in applicazione della normativa antimafia, va rilevato che la qualificazione SOA, cui è fatto richiamo nelle premesse del ricorso avanti al T.A.R., ha luogo a seguito della verifica dell’assenza - in applicazione di comunicazione del Prefetto rilasciata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3 del d.P.R. n. 252 del 1998 e 17, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 34 del 2000 (ora rispettivamente artt. 78 del d.P.R. n. 207 del 2010 e 84, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011) - delle specifiche cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 10 della legge n. 575 del 1965,.

L’accertamento del pericolo di infiltrazione e condizionamento mafioso ai sensi degli artt. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994 e 10 del d.P.R. predetto (ora artt. 90 e segg. del d.lgs. 159/2011 cit.) è invece preceduto, di volta in volta, da apposita istruttoria, che si caratterizza come autonoma per contesto temporale e geografico, elementi acquisiti e spessore dell’indagine rispetto ad ogni altro provvedimento avente il medesimo oggetto.

Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza CDS 4701 del 2014

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