Bandi senza costi per la sicurezza: devono essere impugnati subito e non è necessario aver presentato la domanda di partecipazione alla gara

23 Dic 2013
23 Dicembre 2013

Segnaliamo un commento pubblicato sulla “Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana”, news del 15 dicembre 2013, ove il Consiglio di Stato afferma che tra le c.d. clausole escludenti del bando di gara che possono essere impugnate immediatamente, senza aspettare l’aggiudicazione definitiva, vi è anche quella che non prevede l’indicazione espressa dei costi di sicurezza aziendali da parte dell’offerente.

In tema di omessa indicazione nella disciplina di gara dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed indeterminatezza del complessivo valore contrattuale, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare come siffatte illegittimità incidano direttamente sulla formulazione dell´offerta, impedendone la corretta e consapevole elaborazione, sicché la lesività della stessa disciplina di gara va immediatamente contestata, senza attendere l´esito della gara per rilevare il pregiudizio che da quelle previsioni è derivato; anzi, nemmeno sussiste l’onere di partecipazione alla procedura di colui che intenda contestarle in quanto le ritiene tali da impedirgli l´utile presentazione dell’offerta e, dunque, sostanzialmente impeditive della sua partecipazione alla gara (cfr. Cons. St., Sez. III, 3 ottobre 2011 n. 5421). Il riferito orientamento è pienamente condiviso dal Collegio e perfettamente applicabile alla fattispecie in esame, concernente – come già detto – la pretesa insufficienza, già rispetto al costo del lavoro, dell’importo onnicomprensivo posto a base di gara in relazione alle prescritte quantità e qualità delle prestazioni richieste. Né l´onere di immediata impugnazione può essere circoscritto unicamente alla clausole che impediscono l´ammissione alla procedura di gara, ossia ai requisiti prescritti per la partecipazione, poiché la questione dell’immediata lesività va riguardata in sé, e come tale essa è propria di ogni situazione rispetto alla quale è certo che l´applicazione della clausola non potrà che essere fatta in un unico senso, cioè quello che presenta con evidenza carattere di asserito pregiudizio (cfr., in tal senso, Cons. St., Sez. IV, 26 novembre 2009 n. 7441 in tema di omissione nella lettera d’invito di taluni costi e duplicazione di altri).

A tal fine si pubblica la sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 13 dicembre 2013 n. 5983 a cui si riferisce parte dell’articolo.

sentenza 13.12.2013 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana"
domenica 15 dicembre 2013 11:02 -
www.gazzettaamministrativa.it

dott. Matteo Acquasaliente

CdS n. 5983 del 2013

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