Non si deve istruire la pratica AIA se la VIA è negativa

06 Ott 2014
6 Ottobre 2014

Segnaliamo in materia una pronunzia del Consiglio di Stato.

Si legge nella sentenza n.  4928 del 2014: "i primi giudici, malamente apprezzando le censure sollevate in primo grado, avrebbero  inopinatamente riscontrato la legittimità dei provvedimenti impugnati senza tener conto, per un verso, che l’amministrazione regionale aveva negativa di impatto ambientale sul progetto proposto un valore assolutamente preponderante e decisivo al dissenso espresso dal Comune di Appignano e, per altro verso, che tale dissenso riguardava soltanto l’aspetto urbanistico e dunque la valutazione di impatto ambientale, senza poter estendere impropriamente i suoi effetti anche sull’autorizzazione integrata ambientale che concerneva invece il funzionamento dell’impianto. Essi sono infondati.

7.2.1.1. Deve innanzitutto negarsi che l’amministrazione regionale abbia inammissibilmente sopravvalutato ai fini della impugnata valutazione negativa di impatto ambientale il dissenso espresso dal Comune di Appignano, attribuendogli di fatto un valore autonomamente ostativo all’iniziativa proposta dalla società ricorrente....

7.2.1.2. Non può poi ragionevolmente negarsi che la valutazione negativa di impatto ambientale condizioni negativamente il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, giacché non può logicamente, ancor prima che giuridicamente, ammettere che un impianto non compatibile con l’ambiente possa ottenere le autorizzazioni necessarie per il suo funzionamento.

Sarebbe pertanto contrario ai principi di imparzialità e buon andamento, predicati dall’articolo 97 della Costituzione, ed in specie ai corollari di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, imporre che anche in tali casi l’amministrazione competente debba procedere alla necessaria attività istruttoria e concludere il procedimento relativo all’autorizzazione integrata ambientale, essendone certo il diniego di rilascio.

Non sussiste pertanto il vizio peraltro confusamente prospettato dall’appellante, giacché l’amministrazione regionale, richiamando nella comunicazione di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (inviata alla società Appignano Ambiente s.r.l.) il peso del contributo istruttorio del Comune di Appignano nell’ambito della v.i.a. alla luce delle eventuali successive fasi autorizzative, lungi dal riconoscere a quel contributo un valore assolutamente ostativo all’iniziativa in esame, si è limitata in realtà ad evidenziare il rapporto tra la valutazione di impatto ambientale ed l’autorizzazione integrata ambientale e l’effetto interruttivo sul procedimento relativo al rilascio della seconda derivante dal giudizio negativo sulla prima".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza CDS 4928 del 2014

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