Certificazione di qualità ed avvalimento

11 Dic 2013
11 Dicembre 2013

Il TAR Veneto, sez. I, nella sentenza dl 02 dicembre 2013 n. 1335, si occupa di A.T.I. ed avvalimento sottolineando che: “Come affermato dal Consiglio di Stato proprio in riferimento alla disposizioni evocate dalla ricorrente a parametro di legittimità della censura (cfr. sentenza n. 9677 del 2010), «la legislazione vigente (art. 37, Codice; art. 95, d.P.R. n 554 del 1999; …) fissa in tema di a.t.i. i requisiti minimi percentuali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che deve essere posseduta da ciascun componente dell’a.t.i.; ma tale disciplina non può essere intesa come limite all’avvalimento, perché così interpretata essa sarebbe contraria al diritto comunitario che non pone limitazioni quantitative né qualitative all’avvalimento, e che lo consente espressamente anche nell’ambito dei raggruppamenti di imprese, e in tal caso sia mediante avvalimento interno che mediante avvalimento esterno».

3.4. Pertanto la disciplina nazionale va intesa non solo nel senso che anche nell’ambito di un’a.t.i. è ammesso l’utilizzo dell’avvalimento, ma anche nel senso che persino la quota minima di requisiti che ciascun componente di un’a.t.i. deve possedere può essere dimostrata mediante ricorso all’avvalimento. Nell’ambito di un’a.t.i. non vi sono, quindi, limiti legali di tipo “quantitativo” al ricorso all’avvalimento, potendo lo stesso essere utilizzato anche per le percentuali di capacità minima richiesti dalla legge per ciascun singolo mandante. Né sono ipotizzabili limiti di tipo “soggettivo”, dipendenti cioè dalla natura dei legami intercorrenti tra l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata o altra impresa facente parte del medesimo raggruppamento con l’impresa ausiliata”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1335 del 2013

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