Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40 del 21 ottobre 2013: il “DURC EX ART. 13 BIS, COMMA 5, DEL D.L. n. 52/2012”

28 Ott 2013
28 Ottobre 2013

Con la circolare n. 40 del 21 ottobre 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di rilascio e di utilizzo del DURC, nel caso in cui l’interessato certifichi di avere crediti certi liquidi ed esigibili nei confronti delle PA di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

Si ricorda che la disciplina di riferimento è costituita dall’art. 13-bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012, convertito in L. n. 94/2012 e dal relativo decreto attuativo, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13.3.2013.

Per quanto riguarda, in particolare, la disciplina della certificazione dei crediti nei confronti della PA, occorre invece fare riferimento all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 185/2008, convertito in L. n. 2/2009 (“Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le regioni e gli enti locali nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell’ente debitore. La nomina è effettuata dall’Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell’articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l’efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.”)

Il soggetto interessato a questo tipo di DURC ha l’onere di specificare nella relativa richiesta (o nell’avvio della procedura per l’acquisizione d’ufficio del DURC) di vantare crediti nei confronti della PA, per i quali ha ottenuto la certificazione tramite la Piattaforma informatica.

Egli deve contestualmente comunicare gli estremi delle certificazioni di credito e il codice a lui rilasciato dalla Piattaforma Informatica per l’accesso, attraverso il quale potrà essere verificata (da parte di chi rilascia il DURC – Casse edili e istituti previdenziali) la certificazione direttamente nella Piattaforma Informatica. La Piattaforma rilascerà un documento informatico che attesta l’esistenza del credito certificato.

La procedura di acquisizione di attestazione dalla Piattaforma è tuttavia ancora sulla carta, dal momento che la Circolare stessa precisa che occorrerà un accordo tra Enti previdenziali e Ispettorato Generale per l’informatizzazione della contabilità di Stato. Nelle more, la trasmissione della certificazione viene spedita via pec o presentata direttamente dall’interessato all’Ente previdenziale sotto la propria responsabilità. Gli enti acquisiranno poi dall’Amministrazione certificatrice la conferma dell’esistenza e della validità della certificazione.

La circolare conferma che anche il DURC così rilasciato ha validità di 120 gg. dal rilascio, ai sensi dell’art. 31, comma 5 D.L. 69/2013.

La Circolare prosegue fornendo indicazioni sugli utilizzi del DURC ex art.13-bis comma 5 del D.L. 52/2012. Esso può essere utilizzato per:

- la verifica della dichiarazione sostituiva ex art. 38, comma 1, lettera i) del Codice dei Contratti;

- per il pagamento dei SAL, con applicazione della disciplina del c.d. “intervento sostitutivo” di cui all’art. 4, comma del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 (“in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.”.)

La Circolare sottolinea, in particolare, che, attraverso l’art. 3, comma 3 del D.M. 13.3.2013, è stato generalizzato il ricorso all’istituto dell’intervento sostitutivo, il quale non è più limitato al caso in cui la P.A. /Stazione appaltante debba erogare i corrispettivi nell’ambito dei contratti pubblici, ma è esteso a tutte le ipotesi in cui la PA debba effettuate erogazioni a qualsiasi titolo a favore di soggetti privati titolari di crediti certificati. La regola è che, prima di effettuare le erogazioni, la PA sia obbligata a garantire previamente la copertura del debito evidenziato nel DURC. Viene richiamato in proposito l’art. 31 del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013, il quale ha confermato questa previsione.

Anche l’operatività delle previsioni appena illustrate è tuttavia condizionata all’intervento degli Enti previdenziali, che sono chiamati a regolamentare il relativo procedimento.

La Circolare si dedica, infine, all’ipotesi della cessione o anticipazione dei crediti indicati nella certificazione esibita per il rilascio del DURC.

La cessione e l’anticipazione sono possibili solo a condizione che venga integralmente estinto il debito indicato nel DURC, con la precisazione che deve trattarsi di DURC aggiornato che attesti la reale situazione nei confronti degli enti previdenziali.

Il decreto Ministeriale prevede che, qualora l’irregolarità persista, il titolare del credito certificato che faccia ricorso alla banca o all’intermediario finanziario per farsi anticipare le somme o per cedere il credito debba rilasciare a costoro una delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. affinché provvedano a pagare agli Enti previdenziali il debito residuo.  

avv. Marta Bassanese

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