Il c.d. preavviso di ricorso non impone all’ente di annullare in autotutela la gara

11 Nov 2014
11 Novembre 2014

Il T.A.R. Friuli Venezia-Giulia si occupa del c.d. preavviso di ricorso previsto dall’art. 243 bis D. Lgs. n. 163/2006 statuendo che la richiesta di annullare in autotutela l’intera procedura di gara non obbliga affatto la stazione appaltante a fare ciò, poiché si tratta di un atto pienamente discrezionale.

Nella sentenza n. 528/2014 si legge che: “Insiste altresì la ricorrente, con il secondo motivo, sui vizi della risposta da parte della stazione appaltante sulla sua istanza di autotutela ex art. 243 bis del D. Lgs. n. 163/2006, ma dev’essere osservato che, essendo notoriamente (cfr. CDS III Sez. 26.9.2014 n. 4830; V Sez. 26.9.2024 n. 4830) l’autotutela del tutto facoltativa, tanto che non vi è obbligo di impugnazione sul diniego di essa, non vi è, del pari, obbligo alcuno da parte della stazione appaltante di esercitare il relativo potere, in particolare quando, come nel caso di specie, si chieda il riesame, come nella specie, di valutazioni già assunte nella procedura di gara”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Friuli 528 del 2014

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