Il TAR Veneto sugli oneri specifici in controtendenza rispetto all’AVCP e al CDS

12 Ago 2013
12 Agosto 2013

Nei post del 6 agosto 2013 e del 15 luglio 2013 avevamo sottolineato che sia l’AVCP sia il Consiglio di Stato non ritengono necessaria, a pena di esclusione dalla gara, l’indicazione degli oneri di sicurezza c.d. specifici o aziendali, soprattutto laddove la stazione appaltante non abbia predisposto un modello ad hoc per la loro indicazione.

 Il T.A.R. Veneto, al contrario, si allinea alla sentenza del T.A.R. Campania n. 934/2013 commentata nel post del 08 luglio 2013, secondo cui tali oneri di sicurezza devono essere indicati dall’offerente a pena di esclusione indipendentemente da un previsione in tal senso della lex specialis.

 Ecco quanto si legge nella sentenza n. 1050 del 08 agosto 2013: “2.1. Gli oneri della sicurezza - sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture - devono essere distinti tra oneri, non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze (che devono essere quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI) ed oneri concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese, che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte, con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità (anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421). Le imprese partecipanti, pertanto, devono includere necessariamente nella loro offerta sia gli oneri di sicurezza per le interferenze (nell’esatta misura predeterminata dalla stazione appaltante), sia gli altri oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendali) la cui misura può variare in relazione al contenuto dell’offerta economica, trattandosi di costi il cui ammontare è determinato da ciascun concorrente in relazione alle altre voci di costo dell’offerta (T.A.R. Lazio Roma, sez. II-ter, 7 gennaio 2013, n. 66; Consiglio di Stato, sez. III ,19 gennaio, 2012 n. 212).

2.1. Tale onere discende dal combinato disposto degli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006. La prima disposizione - analogamente all’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 281 del 2008 recante norme in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro - statuisce che: «Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture». La seconda - nell’ambito dei criteri di verifica delle offerte anomale - dispone tra l’altro che: «Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture».

2.2. Il combinato disposto sopra richiamato impone, pertanto, ai concorrenti di evidenziare gli oneri economici che ritengono di sopportare al fine di adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza sul lavoro, al duplice fine di assicurare la consapevole formulazione dell’offerta con riguardo ad un aspetto essenziale di essa e di consentire alla stazione appaltante la valutazione della congruità dell’importo destinato a tale scopo (T.A.R. Lazio Roma, sez. I , 17 ottobre 2012 n. 8522, e T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 19 febbraio 2013, n. 181).

2.3. Tali previsioni rivestono senz’altro carattere imperativo in ragione degli interessi di ordine pubblico ad esse sottese, in quanto poste a presidio di diritti fondamentali dei lavoratori (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 14 gennaio, 2013 n. 56; Consiglio di Stato, sez. V, 29 febbraio 2012, n. 1172; sez. III, 20 dicembre 2011, n. 6677).

2.4. Pertanto, la mancanza di una specifica previsione sul punto nell’ambito della lex specialis non giustifica la mancata indicazione dei costi per la sicurezza aziendale, e ciò per il fondamentale rilievo del carattere immediatamente precettivo delle norme di legge sopra richiamate, che prescrivono di esibire distintamente tali costi, in quanto tali idonee a eterointegrare la legge speciale della singola gara (ai sensi dell’art. 1374 del c.c.) e ad imporre, in caso di loro inosservanza, l’esclusione dalla procedura (Consiglio di Stato, sez. III, 28 agosto 2012, n. 4622).

2.5. Conseguentemente, anche in difetto di una comminatoria espressa nella disciplina speciale di gara, l’inosservanza della prescrizione che impone l’indicazione preventiva dei costi di sicurezza aziendali implica la sanzione dell’esclusione, in quanto rende l’offerta incompleta in ordine ad un elemento essenziale di essa, impedendo alla stazione appaltante un adeguato controllo sull’affidabilità dell’offerta stessa (Consiglio di Stato, sez. III, 2 dicembre 2011, n. 6380). Né, al riguardo, potrebbe invocarsi il dovere di soccorso ex art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, poiché l’omessa specificazione degli oneri di sicurezza in questione configura un’ipotesi di “mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice” idoneo a determinare “incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta” per difetto di un elemento essenziale di quest’ultima (T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 5 aprile, 2013; T.A.R. Piemonte, sez. I, 12 gennaio 2012, n. 23)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1050 del 2013

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