Il Tribunale di Vicenza chiarisce che non può essere fatta valere la nullità della notificazione di una cartella di pagamento, anche effettuata a mezzo pec, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Nella stessa pronuncia i Giudici vicentini precisano che la mancata sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta la sua invalidità quando è riferibile all’Autorità da cui promana. Infatti, l’autografia della sottoscrizione è un elemento essenziale dell’atto nei soli casi previsti dalla legge.
Post di Erica Cunico – dottoressa in giurisprudenza
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Viene rilasciato un pdc per realizzare un nuovo edificio; prima di dare inizio dei lavori, diciamo dopo circa tre mesi dal rilascio, il richiedete cambia idea e vuole apportare delle contenute modifiche al pdc rilasciato che potrebbero tranquillamente ricondursi all'interno di quanto previsto dall'art. 22 del dpr 380/2001.
Che tipo di pratica presenta?
ipotesi n. 1: ripresenta un pdc perché non si tratta di variante in corso d'opera in quanto non è stato ancora dato l'inizio dei lavori relativamente al pdc originario; ipotesi n. 2: presenta una scia in quanto , anche se non è stato ancora dato l'inizio dei lavori, si tratta comunque di una variante a un permesso di costruire rilasciato.Semmai , nel valutare la scia, si porrà come condizione che l'inizio dei lavori debba avvenire entro un anno dal rilascio del pdc originario. Segnalo che:1. Modulistica unificata: per le scia presentate ai sensi dell’art.22, commi 2 e 2-bis (quindi quelle in “variante”) la modulistica precisa che si tratta di SCIA IN VARIANTE IN CORSO D’OPERA (ma sappiamo da precedenti esperienze che il modulo non è “probatorio”,
quindi passiamo oltre J) 2. “Tabella A” allegata al D.Lgs. n°222/2016 c.d. “Scia 2” (tabella che è parte integrante del decreto legislativo stesso e alla quale è fatto obbligo attenersi). Dalla lettura della tabella sembra pacifico (è scritto espressamente - vedere la Sezione Edilizia, punti dal 35 al 38) che la Scia di cui all’art. 22, commi 2-2bis, sia una Scia in Variante in corso d’opera.
Nota: per cercare di esaminare il caso senza "forzature" procedimentali , non vorrei dover consigliare di dare inizio dei lavori per poi ricondurre il caso a una scia in variante in corso d'opera che pacificamente rientrerebbe nell'alveo dell'art. 22 del dpr 380/2001.
In una recente sentenza del Tar Veneto viene chiarito che la demolizione parziale delle opere abusive non costituisce ottemperanza all’ordinanza di demolizione. Infatti, se fosse sufficiente una demolizione parziale a privare di efficacia tale ordinanza l’interessato sarebbe arbitro del termine ex art. 36 T.U. Edilizia, potendo procastinare “sine die” la sua scadenza con successivi e graduali interventi parzialmente demolitori.
Post di Erica Cunico – dottoressa in giurisprudenza
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In una propria recente sentenza, il TAR Liguria ha ribadito alcuni principi in tema di domanda di risarcimento del danno da attività amministrativa illegittima (nel caso di specie, tardiva) ex art. 30 c.p.a.
In particolare, il giudice amministrativo ha affermato la legittimazione attiva alla richiesta di risarcimento del danno dei privati che si siano adoperati per l’adozione di un provvedimento amministrativo (rivolto nei confronti di terzi) che la P.A. abbia tardato ad adottare.
Ciò premesso, e posto che il silenzio dell’Amministrazione sia veramente illegittimo, è necessario verificare la situazione soggettiva dell’ente pubblico, quale colpa identificabile, nel caso di specie, con l’incertezza derivante dal perdurante silenzio della P.A.: in via generale la giurisprudenza, in presenza di un provvedimento o comportamento illegittimo, esime il privato dalla prova dello stato soggettivo dell’Ente, alla luce anche della difficoltà, per il privato, di confermare i propri sospetti in merito ad una colpa o dolo dell’Amministrazione.
Tuttavia, nel caso di specie, il TAR Genova rileva che, in presenza di una obiettiva incertezza nell’interpretazione delle norme regionali e di una vicenda fattuale non chiara, non si possano ravvisare gli estremi per concedere la condanna al risarcimento del danno.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana afferma che non può comminarsi l’esclusione automatica del concorrente ad un appalto pubblico, qualora la sua offerta economica non indichi specificamente gli oneri per la sicurezza aziendale: infatti, deve prima avere luogo il contradditorio con il concorrente stesso, per capire se la sua offerta sia effettivamente idonea a sostenere i costi minimi imposti dalle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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In un’interessante sentenza del Tar Puglia viene sottolineata la necessità di valutare adeguatamente la natura pertinenziale del manufatto (nella specie una piscina) oggetto di istanza in sanatoria.
Post di Erica Cunico – dottoressa in giurisprudenza
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Il TAR Veneto si occupa della nota questione se si possa escludere la necessità del piano attuativo richiesto dal P.R.G. quando l'area sia già urbanizzata.
Il TAR evidenzia che il principio secondo cui può essere esclusa la necessità di strumenti attuativi per il rilascio di concessioni in zone già urbanizzate è applicabile solo nei casi nei quali la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa edificazione della zona, sia addirittura incompatibile con un piano attuativo.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana offre la propria interpretazione sull’orario del giorno di scadenza entro cui deve essere depositato un atto processuale nel PAT, per evitare la tardività:
Entro le ore 24.00 per gli “atti di parte che non sono depositati in vista di una camera di consiglio o di un’udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data”;
Entro le ore 12.00 per gli “atti depositati in funzione di un’udienza, camerale o pubblica, già stabilita”, in nome della garanzia dei termini a difesa.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che non è tardivo il ricorso avverso gli atti di cui all’art. 120, co. 2-bis c.p.a., se non è ritualmente avvenuta la pubblicazione dell’atto di esclusione impugnato sul sito della Stazione appaltante, ex art. 29 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016).
Nel caso di specie, si è anche esclusa la tardività del ricorso per motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione intervenuta: infatti, non vi era stata rituale comunicazione via PEC; non rileva il deposito dell’atto in giudizio; né rileva la presenza di rappresentanti dell’impresa alle operazioni di gara.
Il Consiglio motiva sulla base del fatto che le modalità di comunicazione e pubblicazione degli atti soggetti a questo rito sono state legislativamente formalizzate: se vengono violate, stante la brevità dei termini processuali, deve essere svalutato (o forse, escluso in radice) il criterio di conoscenza effettiva dell’atto.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. Veneto ricorda la natura giuridica del c.d. rito super-accelerato in materia di appalti, ex art. 120 c. 2 bis c.p.a.: in caso di omessa tempestiva impugnazione dell’ammissione (illegittima) altrui, infatti, il ricorso è inammissibile.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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