Author Archive for: SanVittore

Bando di gara sprovvisto di indicazione dei CAM

03 Apr 2026
3 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il concorrente che intende impugnare il bando di gara per mancato inserimento, nel bando stesso, dei criteri minimi ambientali (CAM), ha l’onere di dimostrare di aver subito un pregiudizio a causa di tale mancato inserimento, allegando elementi da cui si evinca che sarebbe risultato aggiudicatario del servizio, o che avrebbe presentato una diversa offerta per la gara, o che la contro-interessata avrebbe ottenuto punteggi inferiori se la P.A. avesse inserito nella legge di gara lo specifico contenuto dei decreti CAM di riferimento.

L’omesso richiamo esplicito ai CAM nel bando di gara non comporta necessariamente l’illegittimità della legge di gara stessa, a meno che non emerga un’inadempienza sostanziale in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti dalla normativa. Infatti, la documentazione di gara, letta nel suo complesso, può essere idonea a garantire che l’affidamento rispetti i principi di sostenibilità, anche in assenza di un esplicito richiamo ai CAM.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Contraddittorio processuale sulla questione rilevata d’ufficio

03 Apr 2026
3 Aprile 2026

Il TAR Catania ha affermato che, ai sensi dell’art. 73, co. 3 c.p.a., la concessione del termine per il deposito di memorie è necessaria ove il rilievo officioso di una questione nuova venga delibato, per la prima volta, in camera di consiglio, successivamente al passaggio in decisione della controversia. È, invece, un’eventualità del tutto eccezionale e, soprattutto, discrezionalmente rimessa alla decisione del collegio, quando la questione in relazione alla quale viene sollecitato il contraddittorio sia rilevata in sede di discussione, limitandosi la norma a statuire che la quaestio iuris venga, in questo caso, soltanto indicata in udienza dandone atto a verbale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Le tolleranze costruttive si applicano in area paesaggistica?

02 Apr 2026
2 Aprile 2026

Il TAR Veneto sembra riconoscere l’applicabilità della cd. tolleranza costruttiva del 2% in area paesaggistica.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Come si calcola la sanzione paesaggistica prevista dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004?

02 Apr 2026
2 Aprile 2026

L’art. 167, c. 5 del d. lgs. n. 42/2004 prevede che, in caso di accertamento (positivo) della compatibilità paesaggistica, “il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima”.

Per quanto concerne il metodo di calcolo del profitto, la giurisprudenza ha enucleato alcuni criteri interpretativi.

Nello specifico, il Massimo Organo della Giustizia Amministrativa afferma che “il profitto equivalesse alla differenza fra incremento di valore dell’immobile e spese sostenute per realizzarlo”, utilizzando come parametro il D.M. 26.09.1997.

Sulla medesima linea interpretativa si è espresso di recente anche il T.A.R. Milano.

Il Collegio afferma che, in via ordinaria, il profitto deve essere calcolato nella misura del 3% del valore d’estimo dell’unità immobiliare (cfr. art. 3 del D.M. 26.09.1997) e che, solo in via residuale e con congrua motivazione ed istruttoria, si può applicare la differenza tra il valore dell'opera realizzata e i costi sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia (cfr. art. 2 del D.M. 26.09.1997).

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Mancata VINCA, titolo edilizio, delibera di approvazione del progetto

02 Apr 2026
2 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato l’inammissibilità del motivo di ricorso con cui si deduce l’omesso o illegittimo svolgimento della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) in relazione al permesso di costruire per la realizzazione di un’opera (nella specie, una struttura cinofila su aree comunali), qualora tale titolo edilizio costituisca atto meramente esecutivo di una precedente deliberazione inoppugnata, con la quale il Comune ha approvato il progetto dell’opera e manifestato il proprio assenso alla sua realizzazione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il parere della Soprintendenza in sede di autorizzazione paesaggistica

02 Apr 2026
2 Aprile 2026

Il TAR Veneto ha offerto utili princìpi in merito.

In particolare, la Soprintendenza non è tenuta a suggerire modifiche progettuali al ricorrente, in quanto il suo compito è valutare la compatibilità del progetto specifico presentato dal privato, ma non ha l’obbligo di proporre soluzioni alternative.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Sulla dichiarazione di interesse culturale

02 Apr 2026
2 Aprile 2026

Il T.A.R. ricorda che la dichiarazione di interesse culturale operata dalla Sovrintendenza/Ministero è frutto di amplia discrezionalità tecnica.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Il Consiglio di Stato affermò già nel 2014 che anche il cambio d’uso senza opere può incrementare il carico urbanistico (fornendo indicazioni sul concetto di carico urbanistico)

01 Apr 2026
1 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza del 03 settembre 2014 n. 4483 conferma la sentenza del T.A.R. Veneto n. 1445/2012, commentata nel post del 03.12.2012, in materia di contributo di costruzione connesso al cambio d’uso c.d. funzionale.

In questa pronuncia il Collegio stabilisce che il cambio d’suo senza opere, laddove comporti il passaggio tra categorie edilizie omogenee determinanti un aumento del carico urbanistico, implica il pagamento del contributo di costruzione perché: “L'art. 19 comma 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 dispone, in modo affatto chiaro, che "Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti...venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione".

La disposizione si riferisce in modo omnicomprensivo al contributo di costruzione, come definito dal precedente art. 16, senza distinzione tra le sue componenti, e quindi tanto alla quota parte riferibile agli oneri di urbanizzazione, quanto a quella relativa al costo di costruzione, e trova giustificazione nel diverso regime, più favorevole per gli immobili a destinazione industriale o artigianale (per i quali ai sensi del precedente comma 1 è dovuto contributo limitato ai soli oneri urbanizzativi) e più gravoso per gli immobili a destinazione turistica, commerciale, direzionale e a servizi (per cui invece ai sensi del comma secondo, oltre agli oneri urbanizzativi è dovuto un contributo commisurato anche al costo di costruzione, sebbene nella più ridotta misura ivi specificata, pari al 10% del costo di costruzione documentato).

Ne consegue che, come chiarito da questa Sezione, la quota parte relativa al costo di costruzione è comunque dovuta "...anche in presenza di una trasformazione edilizia che, indipendentemente dall'esecuzione fisica di opere, si rivela produttiva di vantaggi economici ad essa connessi, situazione che si verifica per il mutamento di destinazione o comunque per ogni variazione anche di semplice uso che comporti un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico" (Cons. Stato, Sez. IV, 20 dicembre 2013, n. 6160; vedi anche 14 ottobre 2011, n. 5539, quest'ultima peraltro nel senso che anche la sola variazione di destinazione d'uso all'interno di una stessa categoria, da commercio all'ingrosso a commercio al dettaglio, giustifica il pagamento del contributo, anche per la quota afferente al costo di costruzione).

D'altro canto, è indiscutibile che il mutamento di destinazione d'uso, ancorché senza opere edilizie, da una tipologia utilizzativa artigianale ad altra commerciale implica un mutamento del carico urbanistico, connesso ai ben diversi flussi di traffico e clientela, nonché della redditività, e quindi dei vantaggi economici connessi alla destinazione e all'attività.

In relazione all'incontestato mutamento della destinazione d'uso comportante passaggio da una ad altra tipologia e/o categoria edilizia, d'altra parte, il Comune non era tenuto a supportare la propria richiesta con alcuna motivazione specifica, essendo sufficiente il richiamo al presupposto giuridico-fattuale, ciò che implica il superamento anche dei rilievi introdotti con la memoria di replica a prescindere dalla loro ritualità, contestata dal difensore dell'Amministrazione in sede di discussione”.

Avv. Matteo Acquasaliente

CdS sentenza n. 4483 del 2014

Sullo stato legittimo dell’immobile

01 Apr 2026
1 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato, confermando la giurisprudenza sul punto, ribadisce che lo stato legittimo di un immobile, ex art. 9 bis, c. 1 bis del d.P.R. n. 380/2001, coincide con la rappresentazione tecnico-grafica oggetto della pratica edilizia (ordinaria o in sanatoria), al netto dell’indicazione di parte dell’edificio che, pur se indicate nella pratica, non costituivano l’oggetto essenziale dell’istanza edilizia.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Il rinvio, da parte degli strumenti urbanistici locali, alle definizioni degli interventi edilizi contenute in leggi dello Stato

01 Apr 2026
1 Aprile 2026

Nel caso di specie, il privato era proprietario di un fondo classificato dal P.I. come Area boschiva o destinata al rimboschimento, ove non era ammessa nuova edificazione, salvo il rinvio alle norme relative ad una certa classe dell’abaco tipologico delle zone agricole, ove si ammettevano: a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 31 l. 457/1978; b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne.

Egli chiedeva di poter realizzare con il Piano casa un ampliamento dell’edificio residenziale ivi presente, con ricavo di nuove unità abitative, sostenendo di poter rientrare nella lettera a sopra citata.

Il TAR Veneto ha respinto questa tesi.

Deve escludersi che il progetto del privato potesse essere qualificato in termini di manutenzione (ordinaria e straordinaria) ovvero di restauro come definiti dall’art. 31 l. 457/1978, che non ammettono un aumento di volumetria.

A sua volta, anche la nozione di ristrutturazione edilizia è definita dall’abaco attraverso il puntuale richiamo all’art. 31 cit., che deve considerarsi un rinvio fisso (statico, materiale o recettizio), con conseguente incorporazione della norma oggetto del rinvio in quella rinviante e con l’ulteriore conseguenza che le vicende della disposizione oggetto di rinvio non si riflettono sul rinvio stesso. Affinché sia possibile configurare un rinvio recettizio, ovvero materiale o fisso, occorre che il richiamo sia indirizzato a norme determinate ed esattamente individuate dalla stessa norma che lo effettua.

Orbene, ai sensi dell’art. 31, co. 1, lett. d l. cit., il concetto di ristrutturazione si correla alla piena conformità di sagoma, di volume e di superficie tra il vecchio ed il nuovo fabbricato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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