Il TAR Veneto ha affermato che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001, rappresenta una fattispecie sanzionatoria a formazione legale, che si perfeziona automaticamente per effetto dell’inutile decorso del termine assegnato per la demolizione. L’atto che il Comune adotta successivamente non costituisce il fondamento dell’effetto traslativo, ma ne rappresenta soltanto la presa d’atto formale, destinata a consentire l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari.
L’atto di acquisizione ha natura dichiarativa e ricognitiva, priva di contenuto discrezionale, giacché l’effetto traslativo si produce ex lege. Tale atto è, dunque, vincolato nel contenuto e privo di margini valutativi: può essere sindacato in sede giurisdizionale solo per vizi formali propri (ad esempio, difetti di notificazione, erronea perimetrazione catastale, carenze di individuazione dell’area), ma non per rimettere in discussione l’ordine di demolizione ormai definitivo.
Le garanzie procedimentali, pur ineludibili, non incidono sulla natura vincolata della fattispecie, né consentono di rimettere in discussione l’effetto ablatorio, che si radica ipso iure al mancato adempimento.
Nel caso di specie, non costituiva un motivo di illegittimità della nota afferente all’acquisizione gratuita al patrimonio dell’ente locale il fatto che essa non fosse stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato l’inammissibilità per carenza di interesse, del motivo di ricorso che si appunti sul mancato inserimento, in un’ordinanza di demolizione, dell’obbligo di rimozione degli altri manufatti realizzati nella proprietà dei vicini che il ricorrente ritenga abusivi.
L’annullamento dell’ordinanza di demolizione non potrebbe soddisfare l’interesse alla repressione di eventuali ulteriori asseriti abusi, rispetto ai quali il ricorrente può al più tutelarsi sollecitando l’esercizio del potere comunale di verifica edilizia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR ricorda che l’azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi deve essere proposta nel termine decadenziale di 120 giorni decorrenti dal giorno in cui il fatto si è verificato o dalla conoscenza del provvedimento lesivo (ex art. 30, comma 3, “La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. (…)”).
Cosa succede se l'interessato propone, dopo i 120 giorni, per errore la domanda davanti al giudice ordinario sfornito di giurisdizione e poi lo riassume davanti al giudice amministrativo (una volta che il giudice ordinario ha dichiarato il difetto di giurisdizione)?
L’art. 11, comma 2 del codice di rito prevede che “Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”.
Nel caso in esame il "ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute" comporta che la domanda sia inammissibile perchè la decadenza era già intervenuta prima della proposizione della domanda davanti al giudice ordinario.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Con la l. 2 luglio 2026, n. 119 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 153 del 04.07.2026), in vigore dal 19.07.2026, sono state approvate alcune disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle PP.AA.
Si allega uno schema delle novelle apportate dalla l. 119/2026 al d.lgs. 150/2009 (cd. decreto Brunetta) e al d.lgs. 165/2001 (cd. T.U. pubblico impiego).
È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6 maggio 2026, corredato dell’allegato A, «Nota metodologica anno 2026», e dell’allegato B «Piano di riparto anno 2026», recante il riparto dell’incremento di 220 milioni di euro, per l’anno 2026, del fondo, di cui all’art. 57-quater, co. 2 d.l. 124/2019, come convertito dalla l. 157/2019, disposto dall’art. 1, co. 586 l. 234/2021 e ripartito a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, per l’incremento dell’indennità di funzione, di cui ai precedenti commi 583, 584, 585. Il decreto è consultabile al seguente link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-6-maggio-2026.
Con la l. 19 giugno 2026, n. 120 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 154 del 06.07.2026), in vigore dal 21.07.2026, sono state approvate alcune disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti.
La legge fa seguito ad alcuni noti scandali legati alla poca trasparenza sulla destinazione di fondi ad Enti benefici, nel caso di acquisto da parte dei consumatori di determinati prodotti.
Il TAR ricorda che il silenzio-assenso sull'istanza di condono edilizio inerente ad opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo si perfeziona, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 32, comma 1, l. n. 47/1985, unicamente in presenza del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo e non anche in caso di parere negativo.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Napoli ha affermato che, in tema di procedure di gara per le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative, è illegittima la proroga tecnica disposta per una durata indeterminata o comunque estesa a due stagioni balneari, in quanto integrerebbe un sostanziale rinnovo della concessione, in contrasto col diritto eurounitario.
Il conseguente annullamento degli atti di proroga illegittimi, onde evitare un vuoto regolatorio, non ha efficacia ex tunc, bensì produce effetti dall’emanazione dei nuovi atti di indirizzo, i quali devono in ogni caso consentire la conclusione delle procedure selettive entro un termine ragionevole, quantificato in un periodo non superiore a sei mesi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, nell’ambito di una concessione demaniale marittima, l’affidamento a un soggetto terzo della gestione di attività secondarie rientranti nell’oggetto della concessione richiede la preventiva autorizzazione dell’autorità competente ai sensi dell’art. 45-bis del codice della navigazione, anche quando il concessionario e il terzo siano legati da un contratto di rete qualificabile come “rete-contratto”. Tale forma di collaborazione imprenditoriale, infatti, non determina la nascita di un autonomo centro di imputazione soggettiva e non elide l’alterità giuridica tra le imprese aderenti alla rete, come avviene invece nel caso della cd. “rete-soggetto”, dotata di fondo patrimoniale comune e di autonoma soggettività giuridica.
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