Il TAR Veneto ha annullato un diniego di autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza per violazione del principio di leale collaborazione.
Il TAR, infatti, ha affermato che deve essere sottolineato che la Soprintendenza, in applicazione del principio di leale collaborazione, prima di denegare l'autorizzazione paesaggistica sarebbe stata comunque tenuta ad indicare le eventuali soluzioni progettuali assentibili (v. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 13 ottobre 2020, n. 1374; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 7 gennaio 2020, n.1).
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il valore stimato dell’appalto, ai fini della determinazione dei requisiti economico‑finanziari e tecnico‑organizzativi richiesti agli operatori economici, deve essere calcolato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14, co. 4 e 120, co. 9 d.lgs. 36/2023, tenendo conto dell’importo massimo, comprensivo delle opzioni espressamente previste nei documenti di gara, tra cui rientra il cd. quinto d’obbligo, che assume natura di opzione contrattuale vincolante e non meramente eventuale o teorica. Ne consegue che la qualificazione SOA deve essere posseduta con riferimento all’intero valore globale stimato, comprensivo dell’incremento fino al quinto.
La previsione nella lex specialis del quinto d’obbligo, con contestuale indicazione del valore globale stimato dell’appalto comprensivo dell’incremento, costituisce un auto-vincolo per la stazione appaltante e definisce il perimetro delle obbligazioni contrattuali potenzialmente imponibili all’aggiudicatario. L’operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione con riferimento a tale valore complessivo e, in difetto, deve essere escluso dalla procedura per carenza dei requisiti richiesti.
L’accoglimento del motivo di ricorso diretto a contestare la qualificazione SOA dell’aggiudicataria è ex se idoneo a determinare l’accoglimento dell’appello, senza necessità di disamina degli altri motivi. Infatti, nel processo amministrativo l’accoglimento di una censura, che sia in grado di provocare la caducazione dell’atto impugnato, fa venir meno l’interesse del ricorrente all’esame degli altri motivi da parte del giudice e la potestà di questi di procedere a tale esame autorizza la dichiarazione di assorbimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il termine non superiore a 15 giorni assegnato dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 110, co. 2 d.lgs. 36/2023 per la presentazione delle spiegazioni in sede di verifica dell’anomalia, in assenza dell’espressa qualificazione come perentorio, costituisce un termine ordinatorio e acceleratorio, sicché la sua eventuale proroga o il suo superamento non determinano di per sé l’illegittimità del procedimento, né l’esclusione dell’operatore economico, permanendo un margine di discrezionalità amministrativa, funzionale alla completa valutazione della congruità dell’offerta. La stazione appaltante può modulare i tempi dell’istruttoria in ragione della complessità dell’offerta, anche mediante proroghe o ulteriori richieste chiarimenti, senza violare il principio della par condicio. Nella fattispecie in parola, inoltre, la facoltà di proroga del termine era prevista dal disciplinare di gara.
Nel subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, anche nel vigore del d.lgs. 36/2023, non sussiste il vincolo di un’unica richiesta istruttoria, essendo ammissibile una articolazione plurifasica del contraddittorio, ove necessaria per una completa istruttoria, in coerenza con la natura collaborativa e sostanziale del procedimento, finalizzato alla verifica dell’affidabilità dell’offerta e non alla mera esclusione dell’operatore economico.
In sede di verifica dell’anomalia, è consentita all’operatore economico la rimodulazione interna delle voci di costo della manodopera (quali livelli, costo medio orario e monte ore), purché non siano modificati l’importo complessivo dell’offerta economica e l’impianto sostanziale della stessa, dovendosi distinguere tra contenuto negoziale dell’offerta (immodificabile) e struttura giustificativa dei costi (modificabile entro limiti fisiologici). L’immodificabilità dell’offerta economica attiene, infatti, al complessivo corrispettivo richiesto ed eventualmente a quelle specifiche voci che la lex specialis impone di precisare, mentre le altre voci di costo restano nella piena disponibilità dell’offerente e possono essere modificate sia in sede di chiarimenti e giustificazioni, sia nel corso dell’esecuzione del rapporto, rientrando tale potere nella libertà negoziale e imprenditoriale.
Nel vigore del d.lgs. 36/2023, il contratto collettivo indicato dall’operatore economico costituisce un elemento essenziale dell’offerta e, di regola, non può essere modificato in sede di verifica di anomalia. Tuttavia, anche nel vigore della disciplina dell’art. 11 del codice precedente all’introduzione del comma 2-bis ad opera del d.lgs. 209/2024, tale variazione non assume rilievo invalidante ove riguardi attività secondarie di incidenza marginale sul costo complessivo dell’appalto e non determini alterazione dell’equilibrio economico dell’offerta.
Gli scostamenti tra i costi della manodopera indicati in offerta e quelli risultanti dalle tabelle ministeriali non comportano automaticamente l’incongruità dell’offerta, gravando sulla parte che contesta l’anomalia l’onere di dimostrare che tali scostamenti incidano in modo tale da erodere l’utile e compromettere la sostenibilità economica complessiva dell’offerta.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Salerno ha affermato che, nell’appalto integrato, connotato da un unico oggetto negoziale, senza la doppia gara per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, il progettista può essere: a) mandante in raggruppamento temporaneo eterogeneo, con gli operatori economici che partecipano per l’appalto; b) indicato, ma estraneo all’offerente, cosiddetto ausiliario che presta un avvalimento atipico; c) appartenente allo staff tecnico dell’offerente che concorre per i lavori, che può essere costituito anche da più professionisti contrattualizzati individualmente, in quanto assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, quindi integrati nell’impresa con un rapporto diretto.
Il progettista indicato non è un operatore economico, bensì un prestatore d’opera professionale, il cui contratto (di prestazione d’opera professionale) è caratterizzato dall’autonomia rispetto al committente, dalla retribuzione commisurata alla qualità ed alla quantità della prestazione, che è di mezzi e non di risultato. È un professionista esterno all’operatore economico concorrente, da questi incaricato di redigere il progetto, ma privo, a sua volta, della qualità di concorrente. Non è inserito nella struttura societaria, la quale si avvale della sua opera, trattandosi di due soggetti separati e distinti, che svolgono funzioni differenti con conseguente diversa distribuzione delle responsabilità. I progettisti indicati devono possedere solo i requisiti di affidabilità e di capacità tecnica e non anche quelli di carattere strettamente organizzativo.
Ai fini della sostituibilità del progettista indicato in sede di offerta, occorre verificare se la sostituzione del professionista indicato determini una modificazione sostanziale dell’offerta, non potendo essere trascurato il coinvolgimento del professionista indicato sia nella redazione dell’offerta sia nell’esecuzione del contratto. È necessario sia che il concorrente adduca e dimostri che la sostituzione del progettista non comporti la modifica sostanziale dell’offerta che ha conseguito un importante punteggio; sia che la stessa avvenga nel limite temporale generale ed inderogabile, costituito dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che l’inderogabilità del controllo di un’Autorità amministrativa indipendente sull’affidamento e sull’esecuzione dei contratti pubblici disposti anche da parte dei commissari straordinari del governo – oltre che nella lettera dell’art. 213, co. 1, lett. a d.lgs. 50/2016 (e, oggi, dell’art. 222, co. 3, lett. a d.lgs. 36/2023), che menziona esplicitamente i “contratti esclusi”, così offrendo un chiaro argomento testuale a sostegno di una vis espansiva delle competenze dell’ANAC a tutto il mercato dei contratti pubblici – rinviene il proprio fondamento nel diritto euro-unitario e, segnatamente, nelle disposizioni in materia di governance del settore contenute negli artt. 83 della direttiva 2014/24/UE, 45 della direttiva 2014/23/UE e 99 della direttiva 2014/25/UE.
Gli atti con i quali l’ANAC conclude i procedimenti di vigilanza in materia di contratti pubblici nei confronti delle stazioni appaltanti non sono lesivi e, quindi, autonomamente impugnabili, laddove non vincolino queste ultime ad adottare specifici provvedimenti per rimuovere le irregolarità riscontrate e non abbiano, quindi, alcuna efficacia diretta, in termini conformativi, sul loro operato, limitandosi a rimettere alla loro discrezionalità la valutazione delle iniziative da assumere, ovvero a formulare un invito alla cui inosservanza non è collegata alcuna sanzione.
Nel caso di specie, era inammissibile il ricorso avverso la delibera con cui l’ANAC, a conclusione del procedimento di vigilanza, formulava rilievi critici sulla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara seguita per la sua aggiudicazione, senza però sollecitare alcuna forma di autotutela “doverosa” da parte della stazione appaltante.
Il TAR Catania ha affermato che il potere di ordinare la demolizione delle opere abusive ai sensi dell’art. 35 d.P.R. 380/2001, riferito ai soli abusi realizzati su suoli demaniali o patrimoniali pubblici, è posto a tutela dell’interesse pubblico al corretto uso del bene e non del diritto del terzo, sicché quest’ultimo può far valere l’omessa esecuzione dell’ordine di demolizione solo ove vanti una posizione differenziata che presupponga, e non escluda, la natura demaniale dell’area.
Nel caso di specie, era inammissibile il ricorso del privato avverso il provvedimento con cui il Comune rinunciava a far demolire un muretto di protezione, in pietra locale e conglomerato cementizio, insistente in area demaniale, dal lato del fabbricato di proprietà del privato stesso (in quanto migliorativo della sicurezza dei luoghi). La pretesa ripristinatoria del privato (cui sottende un interesse petitorio), seppur astrattamente tutelabile, non può essere fatta valere nell’ambito del procedimento ex art. 35 cit. – connotato da peculiari effetti – attivato per l’esclusiva cura dell’interesse alla conservazione del demanio e del suolo pubblico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato l’illegittimità per difetto di istruttoria del provvedimento di diniego di VIA di un impianto agro-fotovoltaico che, in applicazione del criterio cronologico delle istanze, imponga limitazioni al progetto successivo per neutralizzare un impatto cumulativo non adeguatamente accertato: la P.A. procedente è tenuta a verificare puntualmente la concreta realizzabilità del progetto anteriore assunto quale parametro di riferimento, nonché a valutarne l’effettiva incidenza nel quadro cumulativo considerato.
L’effetto cumulativo può condurre a impedire, in tutto o in parte, la realizzazione di progetti presentati successivamente, in ragione della presenza nell’area di interventi già proposti e della conseguente saturazione del contesto territoriale, in applicazione del criterio cronologico delle istanze. Tale meccanismo presuppone, tuttavia, che il progetto anteriore, assunto quale parametro di riferimento per la valutazione di quello successivo, sia concretamente realizzabile in tempi certi e ragionevolmente brevi, e non sia invece subordinato alla realizzazione di opere eventuali o caratterizzato da tempistiche di attuazione incerte e dilatate. In mancanza di tale requisito, il progetto anteriore non può essere utilmente considerato ai fini della valutazione cumulativa, pena la lesione di iniziative imprenditoriali effettivamente attuabili, che verrebbero irragionevolmente compresse sulla base di interventi meramente potenziali, in contrasto con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa.
Il TAR Catania ha affermato che, nei procedimenti di VIA relativi ad impianti fotovoltaici rientranti, per caratteristiche oggettive, negli allegati II e II-bis d.lgs. 152/2006, e dunque riconducibili ai procedimenti di cui all’art. 6, commi 6, 7 e 9 d.lgs. cit., non trova applicazione la garanzia del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, in forza dell’espresso disposto dell’art. 6, co. 10-bis d.lgs. 152/2006, anche quando la competenza alla VIA sia, in via transitoria, attribuita alla Regione. In tali procedimenti, il provvedimento conclusivo di VIA è adeguatamente motivato ove la P.A., con consapevole adesione, faccia propria per relationem la valutazione tecnico-istruttoria espressa dall’organo tecnico competente, purché emergano dal parere richiamato le ragioni, anche di natura tecnica, poste a fondamento del giudizio di compatibilità o incompatibilità ambientale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha dichiarato l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune su due richieste del nudo proprietario e dell’usufruttuario generale vitalizio di un immobile: la prima, di riconoscimento del diritto allo spostamento del volume di proprietà in un’altra area, che presenti destinazione e disciplina conforme e idonea ad ospitare il medesimo volume nonché, in subordine, di riconoscimento del credito edilizio per rinaturalizzazione dell’area di proprietà; la seconda, di sollecito ad assumere, nel proprio processo di pianificazione, proposte anche di iniziativa privata, ossia a sottoscrivere un accordo pubblico-privato ex artt. 6 e 7 l.r. Veneto 11/2004, nell’ambito dei previsti strumenti di pianificazione.
Non vi sono dubbi che siano necessari adempimenti istruttori che solo il Comune può e deve svolgere, fornendo però un puntuale riscontro agli istanti nell’ottica di una leale collaborazione tra P.A. e amministrati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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