20 Giugno 2024
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, co. 4 d.lgs. 267/2000, cd. T.U. Enti locali (TUEL), nella parte in cui prevede che non possono far parte della Giunta, né essere nominati rappresentanti del Comune e della Provincia, gli affini entro il terzo grado del Sindaco o del Presidente della Giunta provinciale, anche quando l’affinità deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili per una delle cause previste dall’art. 3 della legge divorzile (l. 898/1970).
Limitare nelle ipotesi in esame l’accesso ad un ufficio pubblico politico, con conseguente affermazione della relativa causa di incompatibilità , nel bilanciamento tra la cura dell’imparziale agire della P.A. e la tutela del diritto inviolabile all’elettorato, si pone in contrasto con i canoni di proporzione e ragionevolezza.
La manifesta irragionevolezza di tale disciplina emerge dall’essere la stessa, nella sua permanente affermazione, del tutto sganciata dalle sorti del rapporto di riferimento, e dalla differenza rispetto alla situazione dell’ex coniuge del Sindaco, per il quale l’incompatibilità non sussiste.
Post di Alberto Antico – avvocato
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