Il TAR Veneto sottolinea la necessità della pronuncia da parte dell’Autorità paesaggistica anche nelle ipotesi di abusi edilizi realizzati prima dell’apposizione del vincolo; e infatti, il momento di comparazione non è quello di realizzazione dell’abuso, ma quello di presentazione dell’istanza di sanatoria.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che la pratica di condono deve essere valutata sulla base della normativa vincolistica (di tutela del paesaggio, nel caso di specie) vigente al momento della sua presentazione; e per “momento di presentazione”, precisa, si deve intendere quello in cui la pratica è completa anche a livello documentale, dovendosi quindi prendere come parametro il momento di integrazione.
Nel caso di specie, il vincolo era entrato in vigore nelle more della richiesta di integrazione documentale dell’istanza di condono, e il Giudice ha pertanto ritenuto ragionevole l’obbligo di compatibilità paesaggistica imposto al privato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che il III condono edilizio, in area soggetta a vincolo paesaggistico, era limitato a quelle opere prive di rilevanza volumetrica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Era stato chiesto al Comune di Agrigento il permesso di costruire per realizzare un fabbricato destinato ad accogliere una media struttura di vendita.
Il Comune aveva respinto la richiesta, ritenendo che fosse necessario un piano attuativo, sostenendo che non ricorrevano nella fattispecie concreta i presupposti richiesti dalla norma per l’accesso al permesso di costruire convenzionato, in quanto non si sarebbe trattato di un'area residua (requisito richiesto dalla legge siciliana).
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con la sentenza n. 1365/2023, ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure di parte ricorrente in ordine alla configurabilità del lotto quale “area residua” ai sensi dell’art. 20 L.R. Sicilia n.16/2016.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (che in Sicilia opera giudice d'appello al posto del Consiglio di Stato), ha confermato la sentenza del TAR, con una pregevole disamina dell'istituto del permesso convenzionato.
In particolare il CGRS afferma: "L’area residua, impiegata dal legislatore regionale in modo volutamente flessibile ai fini dell'applicazione della disciplina sul permesso di costruire convenzionato, non si esaurisce in un dato meramente quantitativo o geometrico, bensì postula una valutazione sostanziale, qualitativa e funzionale, volta ad accertare se l’area interessata si collochi all’interno di un contesto urbanisticamente già strutturato, infrastrutturato e dotato di coerenza morfotipologica. Ne deriva che, ove si accerti l'esistenza di un assetto urbanistico già attuato, connotato da compatibilità infrastrutturale, la pianificazione esecutiva può essere superata mediante stipula di apposita convenzione urbanistica, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 16/2016, senza con ciò violare il principio di legalità urbanistica".
Afferma anche che: "L’elemento di specialità che costituisce condizione materiale della norma è la modalità semplificata con cui, secondo le valutazioni dell’amministrazione, possono essere soddisfatte le esigenze di urbanizzazione, tanto che una pianificazione di secondo livello finirebbe per risultare ridondante, oltre che non rispettosa della proporzionalità tra l’interesse pubblico da perseguire e lo strumento amministrativo impiegato. L’assenza di un precedente piano urbanistico esecutivo non esclude di per sé la possibilità del rilascio del permesso convenzionato e, pertanto, il Comune è chiamato a verificare, in concreto, la praticabilità delle ipotesi urbanizzative proposte dall’appellato, all’interno dello schema convenzionale, senza potersi trincerare, aprioristicamente, dietro l’assenza di un piano attuativo".
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che i limiti alle altezze degli edifici devono essere ancorati a dati certi e oggettivi ricavabili dalla situazione dei luoghi anteriore agli interventi e, in linea generale, il computo della misura entro la quale è consentita l’edificazione, va effettuato prendendo come parametro l’originario piano di campagna, cioè il livello naturale del terreno di sedime e non la quota del terreno sistemato, salvo normative regolamentari espresse.
Non deve esservi commistione tra il concetto di altezza del fabbricato nel suo complesso, necessariamente comprensiva di tutti i piani, e concetto di altezza rilevante a fini urbanistici, che va parametrata alla sporgenza rispetto al piano di campagna e per tale ragione non coincide mai con la prima quando il terreno non è piano.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, nel caso in cui il medesimo bene sia qualificato sia come bene culturale sia come bene paesaggistico, è contrario al d.lgs. 42/2004, nonché illogico ed irragionevole, che venga applicata esclusivamente la disciplina relativa ai beni paesaggistici, inidonea a preservare il medesimo bene quale bene culturale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia come non sia possibile presentare un’istanza di condono su un immobile per il quale ne sia pendente un’altra avente lo stesso oggetto, anche se il privato provi a mascherarla dichiarando che riguarda una diversa tipologia di intervento (sullo stesso immobile).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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In un caso di condono rigettato (rectius: dichiarato improcedibile) 33 anni dopo la sua presentazione, il TAR Veneto ha evidenziato l’illegittimità dell’agere amministrativo in quanto, medio tempore, il Comune aveva rilasciato altri titoli edilizi sull’immobile, creando affidamento in capo al privato relativamente alla positiva chiusura della propria pratica di sanatoria ancora pendente.
Ricorda anche il TAR che, sebbene nel 1996 sia stata introdotta la causa di improcedibilità del condono per mancata integrazione documentale nei termini da parte del privato, ciò non significa che, di fronte ad una integrazione tardiva, la domanda decada, ma solamente che l’Amministrazione è autorizzata ad archiviare la pratica (non si tratterebbe, infatti, di un rigetto nel merito). Tale archiviazione, peraltro, deve essere oggetto di una provvedimento espresso del Comune.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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