Il TAR Veneto rileva che la deroga alla distanza minima di 10 m tra pareti finestrate prevista dal d.m. n. 1444/1968 per le zone A è limitata alle ipotesi di mero risanamento conservativo o ristrutturazione; non si può perciò estendere agli interventi di ampliamento, da considerarsi quindi come ipotesi di nuova costruzione anche se connessi ad una ristrutturazione edilizia.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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La legge regionale del Veneto (n. 11/2004 e successivi aggiornamenti, come la n. 14/2017) disciplina la decadenza delle previsioni urbanistiche relative alle aree di espansione. In particolare, l'art. 18, comma 7 della LR 11/2004 prevede che, per le aree soggette a strumenti attuativi non approvati, le previsioni decadano automaticamente dopo cinque anni dall'entrata in vigore del piano di intervento.
Il TAR Veneto precisa che la variante al P.I. adottata prima della decadenza delle prescrizioni sulle aree di espansione non permette di evitare tale decadenza, non potendo in quel momento costituire volontaria ed effettiva nuova pianificazione dell’area non più zonizzata.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 1, co. 67 l. 266/2005, richiamato dall’art. 213, co. 12 d.lgs. 50/2016 (e anche dall’art. 222, co. 12 d.lgs. 36/2023), va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all’ANAC, vi è il divieto legale di esaminare l’offerta dell’operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la Stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il dottor Riccardo Renzi, che sentitamente ringraziamo, ci invia la nota, che volentieri pubblichiamo, su "La separazione tra offerta tecnica ed economica nelle gare telematiche: formalismo funzionale e tutela dell’imparzialità", in commento a Cons. Stato, sez. V, 10.6.2025 n. 5006.
Con il d.lgs. 12 giugno 2025, n. 81 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 134 del 12.06.2025), sono state approvate alcune disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.
Rispetto alle procedure di VINCA e agli eventi turistici, sportivi, musicali e similari che si svolgono all'interno dei siti della rete Natura 2000 (zone SIC o ZPS), una domanda che ci si pone spesso è: si deve sempre fare la procedura di VINCA?
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In un documento della Regione Venero sulle faq, alla n. 10, trovate la risposta che dice che non è sempre necessario:
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che la determinazione dell’area di sedime da acquisire, in caso di inottemperanza del privato all’ordinanza di demolizione, non pertiene a tale ultimo provvedimento, essendo demandata al successivo atto che appunto dispone l’acquisizione, poiché la sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all’ordine di rimessione in pristino, anche se delineata dall’art. 31, co. 3 d.P.R. 380/2001 come una conseguenza di diritto, richiede, in ogni caso, un provvedimento amministrativo che definisca l’oggetto dell’acquisizione al patrimonio comunale attraverso la quantificazione e la perimetrazione dell’area sottratta al privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, pur dando atto del contrasto giurisprudenziale sul punto, ha affermato che, a meno che ciò non corrisponda a un suo interesse personale, a carico del soggetto che patisce il provvedimento di sequestro penale di un suo bene, in pendenza della misura, non vi è né un obbligo di attivarsi giudizialmente per assicurare l’esecuzione dell’ingiunzione demolitoria, né un onere di collaborazione con il Comune per portare a esecuzione l’ingiunzione (nemo tenetur se detegere).
L’ordine demolitorio di un manufatto abusivo in pendenza di sequestro penale non è nullo per impossibilità dell’oggetto: esso persiste nella sua materialità e spiega per intero la sua antigiuridicità anche in pendenza del vincolo penale, il quale, nel descritto contesto, rileva esclusivamente nel senso di impedire che, per la durata del sequestro, l’ordinanza di demolizione possa essere eseguita, così non riverberandosi nella validità giuridica del provvedimento amministrativo repressivo, che resta perfetto e giuridicamente valido, ancorché carente di esecutività in ragione di un vincolo esterno (il sequestro penale) e fintanto che duri l’efficacia di questo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che l’ordine di demolizione di un abuso edilizio non deve essere preceduto dall’avviso ex art. 7 l. 241/1990, trattandosi di una misura che consegue all’accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, e costituisce un atto dovuto, che esita un procedimento di natura vincolata precisamente ordinato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che l’art. 34, co. 3 d.lgs. 159/2011, cd. Codice antimafia, dispone che l’amministratore giudiziario nominato dal giudice delegato eserciti tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura.
L’amministratore giudiziario di beni sottoposti a misura di prevenzione reale, al pari del curatore del fallimento, pur nel difetto di titolarità di diritti dominicali, ne ha comunque la detenzione qualificata, sicché al medesimo compete funzionalmente un potere di fatto direttamente desumibile dai compiti assegnati per legge o per contratto.
Pertanto, il fatto che l’amministratore giudiziario non sia proprietario dell’immobile abusivo sequestrato né il soggetto che realizzava l’abuso edilizio non impedisce la notifica dell’ordine demolitorio alla società nella sua persona, che è anzi imposta dalla funzione normativamente a lui assegnata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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