Sul vizio di incompetenza
Il vizio di incompetenza assorbe tutte le altre doglianze e, quindi, è ex se sufficiente per accogliere il ricorso.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il vizio di incompetenza assorbe tutte le altre doglianze e, quindi, è ex se sufficiente per accogliere il ricorso.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/11/30/23A06510/sg
La direttiva prevede un regime amministrativo semplificato per la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, in particolare:
Art. 4 – Responsabilità
I soggetti pubblici titolari di competenze di amministrazione attiva sono responsabili della proficua e leale collaborazione istituzionale e devono evitare l’adozione di atti o comportamenti che possano determinare interruzioni o ritardi nella realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione.
Le stazioni appaltanti e i soggetti affidatari della realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione sono tenuti a segnalare al Dipartimento per la trasformazione digitale atti e comportamenti che possano integrare violazione della presente direttiva.
In sintesi, la direttiva mira a semplificare e accelerare i procedimenti autorizzativi per la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Post di Daniele Iselle
Un vecchio orientamento rispondeva di no, in quanto il giudizio di appello, nella fase successiva alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria, sarebbe ancora in fieri, spettando alla Sezione remittente del Consiglio di Stato non solo l’attività di contestualizzazione e sussunzione del principio enunciato dall’Adunanza Plenaria, ai fini della decisione del motivo, ma anche la decisione degli eventuali altri motivi di appello.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ribaltato tale orientamento.
I principi enunciati dall’Adunanza Plenaria vincolano di diritto la Sezione remittente del Consiglio di Stato, di conseguenza le sentenze del Massimo Organo della giustizia amministrativa possiedono i caratteri di decisorietà e potenziale lesività per il privato, che ha quindi diritto di ricorrere per cassazione, qualora voglia lamentare un vizio attinente alla giurisdizione.
Si segnala che nel caso di specie la sentenza censurata è quella che, in materia di concessioni demaniali marittime, ha affermato l’obbligo della pubblica gara previsto dal diritto dell’UE, con automatica disapplicazione della normativa italiana di segno contrario.
Post di Alberto Antico – avvocato
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che è possibile la proposizione dell’intervento adesivo nel giudizio amministrativo d’appello alle condizioni che vi sia alterità dell’interesse vantato rispetto a quello che legittimerebbe la proposizione del ricorso in via principale e che l’interveniente possa subire, anche in via indiretta e mediata, un pregiudizio dalla decisione d’appello o possa tutelare una situazione di vantaggio attraverso la definizione della controversia.
Post di Alberto Antico – avvocato
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che l’interventore adesivo nel giudizio amministrativo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole, salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Catania ha affermato che nell’ambito dei poteri di amministrazione e di rappresentanza in giudizio spettanti disgiuntamente ai coniugi ex art. 180 c.c., per i beni oggetto di comunione, rientra anche la legittimazione di ciascuno di essi ad essere destinatario o a ricevere notificazione di provvedimenti, quali quelli sanzionatori in materia edilizia, con effetti anche nei confronti dell’altro coniuge e, conseguentemente, di ritenere che, in mancanza di prove contrarie, anche l’altro proprietario ne abbia avuto conoscenza nella stessa data in cui ne ha avuto conoscenza il coniuge convivente.
La mancata notifica potrebbe rilevare solo in punto di legittimità dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo, dell’area di sedime su cui esso insiste e delle eventuali pertinenze che, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, consegue automaticamente all’accertata inottemperanza al provvedimento di ripristino.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Catania ha aderito a quel filone giurisprudenziale, secondo cui la formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio-assenso presuppone non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza risposta della P.A., ma anche la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti ed i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l’avvenuto perfezionamento.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ribadisce che è esclusa l’operatività del principio del silenzio-assenso per le istanze di condono relative ad immobili sottoposti a vincolo paesaggistico; al contrario, il silenzio-inerzia dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo corrisponde a un parere sfavorevole (e dunque configura l’ipotesi di silenzio-diniego).
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ribadisce che ai titoli edilizi si applica la disciplina vigente al momento di loro rilascio: e ciò vale anche per il valore del silenzio-inerzia dell’Amministrazione, se nelle more del procedimento è stata modificata la disciplina sul silenzio-assenso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che il silenzio-assenso sulla proposta di PUA presentata dal privato può operare esclusivamente per i PUA di iniziativa privata che si pongano in mera attuazione dello strumento generale, non anche per quelli che comportino variante allo strumento generale; lo si desume, oltre che da ragioni di natura logico-sistematica, dal fatto stesso che i PUA difformi sono sottratti alla competenza giuntale per rientrare in quella del Consiglio comunale (cfr. art. 5, co. 13, lett. b d.l. 70/2011).
Il silenzio-assenso previsto dell’art. 20, co. 4-bis l.r. Veneto 11/2004 opera solo in caso di PUA conforme agli strumenti urbanistici sovraordinati, non potendo il privato conseguire un risultato che mai avrebbe potuto ambire con un provvedimento espresso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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