Il TAR Catania ha affermato che l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 17, co. 1 d.P.R. 31/2017 trova applicazione anche per le opere e gli interventi edilizi realizzati antecedentemente all’entrata in vigore di tale disposizione normativa, in applicazione del principio tempus regit actum e non vertendosi in un’ipotesi di condono o sanatoria straordinaria, ma di regolarizzazione “a regime” delle difformità paesaggistiche.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell’opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione.
Chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all’“ultimo giro” offerto dall’art. 183, co. 6 c.p.c. (nel rito anteriore alla cd. riforma Cartabia). Fino a quest’ultimo, comunque, a seconda dell’evoluzione difensiva dell’opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali.
Il T.A.R. ricorda quando si perfezione il vizio di eccesso di potere costituito dalla disparità di trattamento tra situazioni simili e/o identiche.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. afferma che il ricorrente può dichiarare la sopravvenuta carenza d’interesse finché la causa non è trattenuta in decisione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Ripubblichiamo con aggiornamenti uno schema degli illeciti edilizi diviso per tipo di illecito, la sua norma regolatrice, la possibilità di fiscalizzare e la sanabilità.
Lo schema è stato aggiornato a seguito delle osservazioni dei lettori.
La giurisprudenza si sta consolidando nel senso che l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune rappresenta una sanzione autonoma, avente come presupposto un illecito diverso dall’abuso edilizio, che consiste nella mancata ottemperanza all’ordine di demolizione in precedenza emesso; il trasferimento della proprietà avviene ipso iure e costituisce l’effetto automatico della mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire; il provvedimento di acquisizione presenta una natura meramente dichiarativa, non implicando alcuna valutazione discrezionale.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha però escluso che l’automaticità dell’effetto ablativo vada intesa in senso meccanicistico o formale: tale effetto non si produce qualora l’inottemperanza sia involontaria, o nell’ipotesi in cui l’area appartenga a un soggetto estraneo alla commissione dell’illecito edilizio cui non è stato notificato l’ordine di demolire.
Nel caso di specie, il Consiglio ha annullato l’atto di acquisizione gratuita spiccato nei confronti di un privato, proprietario dell’immobile e non autore dell’abuso (realizzato in realtà dal locatario), che aveva ricevuto la notifica del provvedimento di diffida a demolire quando purtroppo le sue capacità cognitive erano compromesse per via della malattia di Alzheimer dalla quale era affetto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che, in tema di acquisizione gratuita dell’immobile abusivo a seguito di inottemperanza dell’ordine di demolizione, se per l’area di sedime l’automatismo dell’effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto e l’individuazione della stessa può evincersi anche dalla descrizione degli interventi sanzionati, l’individuazione di un’area ulteriore da acquisire deve essere invece puntuale e giustificata dalla ricorrenza di una esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico edilizi che siano destinate ad occupare l’intera zona di terreno che il Comune intende acquisire.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha respinto l'eccezione del Comune, secondo la quale non sarebbe autonomamente impugnabile il formale atto di accertamento adottato dal Comune che, facendo propri gli esiti del verbale di inottemperanza dell’ordinanza di demolizione, sancisce l’effetto acquisitivo e costituisce titolo, previa notifica all’interessato, per l’immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei registri immobiliari.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che il Comune, ex art. 27 T.U. Edilizia, ha sempre il potere-dovere di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, senza bisogno che la demolizione venga disposta dal Prefetto, nemmeno nelle ipotesi di cui all’art. 167 Codice Beni Culturali.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che la comunicazione dei motivi ostativi di cui all’art. 10-bis l. 241/1990 è priva di immediata lesività, attesa la funzione che le è propria di consentire alla parte di partecipare attivamente al procedimento e, in ipotesi, di far pervenire l’Autorità competente anche ad una diversa determinazione rispetto a quanto rappresentato nella sede dell’interlocuzione procedimentale; pertanto, da un lato la sua autonoma impugnazione rende inammissibile il ricorso per difetto di interesse, e d’altro lato non sussiste alcun onere di immediata impugnazione giurisdizionale della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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