Il T.A.R. Veneto ha affermato che la non comprensione della lingua che ordina la demolizione di un immobile abusivo determina, tuttalpiù, una causa di errore scusabile da far valere comunque nei sessanta giorni dalla comprensione del contenuto del provvedimento.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Veneto ricorda che, fino al cd. Piano casa ter, era possibile realizzare l’ampliamento in deroga alla distanza dai confini prevista dalla normativa comunale. Di conseguenza ha annullato il diniego frapposto dal Comune che aveva richiesto, per la costruzione a distanza inferiore di 5,00 metri dall’area pubblica, la costituzione di una servitù a titolo oneroso.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che gli atti adottati dal Segretario generale comunale sono imputabili all’Ente comunale, in ragione del rapporto organico sussistente. Per l’effetto, ove impugnati, non deve essere evocato in giudizio il Ministero dell’Interno.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che in linea di principio, il consigliere comunale (al pari del Sindaco e degli assessori), come tale, non è legittimato ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza, in quanto il processo amministrativo è finalizzato alla risoluzione di controversie intersoggettive e non è, di regola, aperto anche a quelle tra organi o componenti di organi dello stesso ente; deve, però, riconoscersi la legittimazione attiva all’organo (Sindaco, Consiglio, Giunta) o a singoli componenti dello stesso (Sindaco, consiglieri, assessori), allorquando vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul munus e quindi su un diritto spettante alla persona investita della carica interferenti come tali sul corretto esercizio del mandato.
In altre parole, la legittimazione a ricorrere dei consiglieri comunali avverso gli atti adottati dagli organi di appartenenza nei ristretti limiti tracciati dalla lesione dello ius ad officium.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che per impugnare un titolo edilizio occorre dimostrare in giudizio sia la legittimazione attiva ad agire sia l’interesse al ricorso.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi non devono essere preceduti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento, perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime.
Se anche si aderisse all’orientamento che ritiene necessaria tale comunicazione anche per gli ordini di demolizione, si dovrebbe valutare l’applicazione dell’art. 21-octies, co. 2 l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha annullato l’atto con cui il Comune sospendeva l’efficacia di una previa ordinanza di demolizione, fino al giorno in cui la Corte d’appello avesse chiarito la titolarità delle aree ove sorge l’abuso.
Risultava violato l’art. 21-quater, co. 2, II-III periodo l. 241/1990, secondo cui “il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il Comune irrogava la sanzione pecuniaria ex art. 31, co. 4-bis d.P.R. 380/2001 nella misura massima, poiché l’abuso edilizio accertato rientrava all’interno di una lottizzazione abusiva.
Il privato eccepiva che il Comune aveva un apposito regolamento che quantificava in modo diverso (e, ovviamente, minore) la sanzione in parola, parametrandola ai metri quadri abusivi.
Il TAR Palermo ha accolto quest’ultima tesi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto rileva che non è necessario per l’Ente motivare l’applicazione della sanzione demolitoria rispetto a quella pecuniaria, una volta che abbia qualificato l’abuso come “nuova opera” (la cui costruzione senza titolo comporta l’obbligo di demolizione).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 217 del 16.09.2024) il d.l. 16 settembre 2024, n. 131, entrato in vigore il 17.09.2024, contenente disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’UE e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
Si segnala in particolare l’art. 1 del d.l. cit. (rubricato Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive - Procedura di infrazione n. 2020/4118), con il quale si apportano modifiche alla l. 118/2022 volte a chiudere il contenzioso con l’UE in materia di concessioni ai balneari.
In particolare, si prevede che le concessioni in essere siano prorogate sino al 30 settembre 2027 termine che, in caso di “ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva”, potrebbe arrivare fino al 31 marzo 2028. La durata delle concessioni previste dev’essere compresa tra i 5 e i 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati. Il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione.
Nella riforma è previsto anche l’obbligo di assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.
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